Il 5 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso un verdetto fondamentale riguardante il settore turistico-ricettivo. Al centro del dibattito vi è la normativa tedesca (UStG) che applica un'aliquota IVA ridotta del 7% alle prestazioni di alloggio, ma ne esclude categoricamente i servizi che non sono "direttamente funzionali" alla locazione della stanza, assoggettandoli al 19%.
Il caso nasce dalle contestazioni di tre operatori alberghieri tedeschi:
Gli albergatori sostenevano che, trattandosi di prestazioni accessorie a quella principale (l'alloggio), l'intera operazione economica dovesse beneficiare dell'aliquota ridotta, poiché scomporre il servizio avrebbe avuto un carattere "artificiale".
La selettività è un diritto dello Stato
La Corte ha riconosciuto che, sebbene esista spesso un'unica operazione economica tra alloggio e servizi accessori, la Direttiva IVA 2006/112/CE permette agli Stati membri una notevole discrezionalità. Se...
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