La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la nuova disciplina dell’iperammortamento, ridefinendo il quadro degli incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell’incentivo rileva esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo le regole ordinarie di competenza fiscale di cui all’art. 109 TUIR.
In particolare:
La data dell’ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante, salvo che l’investimento abbia effettivamente beneficiato di precedenti agevolazioni incompatibili.
L’agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. e che rispettano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi.
Viceversa, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
Nello specifico l’agevolazione prevede, ai fini fiscali, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, secondo una logica a scaglioni, ovvero:
Il tetto massimo di investimento agevolabile è fissato a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
Beni agevolabili: aggiornamento degli allegati e vincoli di origine
Beni materiali
Rientrano nell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi compresi negli allegati aggiornati alla Legge di Bilancio 2026 (allegato III-bis), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’aggiornamento degli allegati ha recepito l’evoluzione tecnologica e introdotto nuove categorie, includendo:
Viceversa, sono stati espressamente esclusi: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SoHo), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi.
Beni immateriali
L’Allegato III-ter alla Legge di Bilancio 2026 ha ampliato in modo significativo il perimetro dei beni immateriali agevolabili, allineando la disciplina fiscale all’evoluzione delle tecnologie abilitanti. Tra le nuove categorie agevolabili si segnalano:
Investimenti in energia rinnovabile
Sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, inclusi impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per il fotovoltaico, sono ammessi solo impianti con moduli di tipo b) e c) (celle a eterogiunzione di silicio o tandem, moduli bifacciali ad alta efficienza), escludendo i moduli di tipo a) (efficienza almeno 23,5%).
Vincolo “Made in UE/SEE”
Ad oggi l’agevolazione è subordinata al fatto che i beni oggetto di investimento siano prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).
Al riguardo il Governo ha annunciato la volontà di eliminare questo vincolo di territorialità, cosi da estendere l’agevolazione anche agli investimenti che sono realizzati al di fuori dell’Unione Europea.
L’intervento correttivo dovrebbe trovare spazio in un prossimo provvedimento legislativo.
Quadro operativo: istruzioni dichiarative e nuovi codici RF
Le istruzioni definitive al Modello Redditi SC 2026 approvate in via definitiva hanno recepito la nuova disciplina dell’iperammortamento, prevedendo specifici codici per la gestione dello stesso. Infatti, in corrispondenza del quadro RF, sono stati introdotti codici dedicati per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. In particolare, in corrispondenza del Rigo RF55, tra le “altre” variazioni in diminuzione, con il codice 51 è necessario indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (deducibili ai soli fini fiscali) per gli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2008.
L’inserimento dei nuovi codici RF nelle istruzioni al Modello Redditi 2026 (pur trattandosi di investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026) può interessare, in particolare, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Ad esempio, un’impresa con periodo d’imposta 1 luglio 2025 – 30 giugno 2026 potrebbe avere già investimenti agevolati effettuati dal 1° gennaio 2026 e dedurre le relative quote maggiorate nel Modello Redditi 2026.Viceversa, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel Modello Redditi relativo al 2025, i nuovi codici RF per l’iperammortamento 2026-2028 resteranno inutilizzati, poiché non vi sono investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026.
Come visto sopra, l’iperammortamento opera esclusivamente come maggiorazione delle quote di ammortamento e non come credito d’imposta. Di conseguenza, il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di perdita fiscale, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo vantaggio viene rinviato agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile.
Questo aspetto distingue l’iperammortamento dai crediti d’imposta 4.0 e 5.0 che, viceversa, possono invece essere fruiti anche in assenza di reddito imponibile.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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