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Gli aspetti previdenziali delle figure del piccolo colono e del compartecipante familiare sono disciplinati dall’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e dall'articolo 8 della L. 334/68.

Sotto il profilo previdenziale, i piccoli coloni e i compartecipanti, nonché i rispettivi familiari, pur derivando il loro status da un contratto associativo, sono equiparati dalla legge ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto concerne l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità) (Circ. 2 marzo 2026 n. 21).

I contratti di piccola colonia

Il contratto di piccola colonia è caratterizzato dal legame con il fondo. Il concedente affida al colono il fondo affinché lo coltivi e vi risieda. È una figura più stabile, legata al godimento dell'immobile e presuppone una dimensione del fondo “insufficiente” a garantire da solo un reddito autonomo di impresa adeguato. Proprio tale insufficienza economica giustifica la deroga rispetto alla disciplina generale del contratto di affitto agrario.

Nel fondo concesso come piccola colonia le colture possono essere anche pluriennali, arboree o permanenti.

Non è richiesto che la pianta completi il suo ciclo vitale in pochi mesi, come invece avviene per la compartecipazione stagionale; mentre la compartecipazione nasce e muore con il ciclo della pianta, la piccola colonia è legata al godimento del fondo per l'annata agraria.

Il vincolo per la validità della piccola colonia non è qualitativo (tipo di pianta), ma quantitativo. Affinché il contratto sia legittimo e non si trasformi in un contratto di affitto o in un contratto di lavoro subordinato, il fondo deve richiedere un impiego di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue.

Se il fondo richiede un impegno significativo (pari o superiore a 120 giornate) si possono prefigurare i seguenti scenari:

  • se il concessionario gestisce il fondo con rischio di impresa, il contratto di piccola colonia deve essere ricondotto al contratto di affitto agrario;
  • se, invece, manca il rischio di impresa in capo al lavoratore, il contratto deve essere riqualificato come contratto di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze del proprietario del fondo.

Il contratto di compartecipazione stagionale

Anche il contratto di compartecipazione agraria stagionale è qualificato come una forma di esercizio congiunto dell’attività agricola, caratterizzato dalla collaborazione tra due imprenditori agricoli che partecipano a un ciclo produttivo di breve durata. L'elemento centrale del contratto è l'attività produttiva o la singola coltura.

Il compartecipante si associa per realizzare una specifica coltivazione stagionale (ad esempio, la raccolta di tabacco, di pomodori, di fragole, ecc.), apportando prevalentemente lavoro manuale. Non vi è necessariamente la concessione del fondo in godimento esclusivo, bensì un inserimento nel ciclo produttivo del concedente.

Pertanto, a differenza del contratto di piccola colonia - che ha per oggetto la conduzione dell’intero fondo o di una sua porzione organica - la compartecipazione stagionale riguarda una singola coltura e presenta una durata limitata, tipicamente di pochi mesi. La durata del contratto è funzionalmente collegata al ciclo biologico della pianta: terminato il raccolto, il contratto si estingue naturalmente senza necessità di disdetta, a differenza della piccola colonia che segue l'annata agraria e tende alla stabilità.

A differenza del compartecipante familiare o del piccolo colono, che sono micro-imprenditori che operano senza particolari adempimenti formali, il concedente del contratto di piccola colonia e della compartecipazione stagionale rappresenta l'asse portante dell'architettura aziendale su cui si innesta l'accordo associativo.

Affinché la fattispecie possa essere correttamente ricondotta a questa tipologia contrattuale - e non venga, invece, riqualificata come contratto di affitto o come rapporto di lavoro subordinato - è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

  • il concedente deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo, continuando a gestire l’attività in forma condivisa. In sostanza, il concedente non può limitarsi a mettere a disposizione il terreno per percepire una rendita o una quota fissa di prodotto senza partecipare al rischio o alle spese di coltivazione;
  • il compartecipante non può essere considerato un semplice prestatore di manodopera, bensì un soggetto che concorre alla realizzazione di un’impresa comune mediante l’apporto del proprio nucleo familiare, assumendo il rischio economico dell’attività.

Gestione del rapporto previdenziale del contratto agrario associativo

Nella tabella sottostante sono riepilogati gli adempimenti da rispettare nella gestione previdenziale del contratto agrario associativo.

Adempimento

Caratteristiche

Obbligo di denuncia iniziale e di variazione

La dichiarazione di costituzione del rapporto previdenziale deve essere presentata entro trenta giorni dalla stipula del contratto. Lo stesso termine di trenta giorni è previsto per denunciare variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati.

Cessazione del rapporto al 31 dicembre di ogni anno

L’efficacia del rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche quando il contratto associativo abbia durata pluriennale.

Obbligo di rinnovo espresso

Qualora il rapporto previdenziale di piccola colonia prosegua nell’anno successivo (al contrario, come sopra precisato, il contratto di compartecipazione familiare non può mai avere durata pluriennale) è necessario presentare la domanda telematica di prosecuzione entro il 30 gennaio.

Intervento sostitutivo

Se il concedente omette la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio dell'anno.

Requisiti di forma e di sostanza del contratto associativo agricolo

La validità della denuncia è subordinata all'allegazione del contratto di concessione stipulato in forma scritta e registrato all’Agenzia delle Entrate o stipulato con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

Non è, pertanto, sufficiente la mera dichiarazione del concedente, ma è necessario provare l'esistenza del rapporto giuridico sottostante attraverso uno dei due requisiti di forma alternativi sopra precisati.

 Accertamento della contribuzione dovuta

L'accertamento delle giornate lavorative non avviene su base reale (giornate di lavoro effettive), bensì su base presuntiva. L'Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Tali valori costituiscono la base imponibile sia per la contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) che per le prestazioni temporanee.

Le giornate calcolate in base all'estensione e alla coltura devono essere ripartite, coerentemente con la capacità lavorativa e l'età dei soggetti, tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo.

Fonte: Circ. INPS 2 marzo 2026 n. 21

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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