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Ad integrazione delle indicazioni rese con la Ris. AE 7/2026, l’Agenzia delle Entrate – nella Risp. AE 2 marzo 2026 n. 58– fornisce chiarimenti in merito alle modalità di recupero dell’IVA non detratta sui “transaction cost”, che però non sembrano del tutto coerenti con i principi emergenti dalla recente sentenza del Tribunale UE di cui alla causa T-689/24, non richiamata dall’Agenzia.

Nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate

Con la Ris. AE 7/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel contesto delle operazioni di MLBO, la società veicolo svolge un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target. L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla società veicolo sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e la diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la società target. La società veicolo, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.

La soggettività passiva riconosciuta in capo alla società veicolo consente, quindi, l’esercizio della detrazione dell’IVA relativa ai “transaction cost” dalla stessa sostenuti, in linea con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con le sentenze nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024 ha disatteso la posizione precedentemente espressa dall’Agenzia delle Entrate sul punto.

Ad avviso dei giudici di legittimità, le fasi dell’operazione di MLBO sono specificamente scandite, rendendo evidente che l’acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che - transitoriamente - è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, “ab origine”, a presupposto necessario dell’intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target.

La società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell’operazione in discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La società veicolo non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione.

In questo contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che, in esito all’acquisizione della società bersaglio, verrà esercitata.

Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni/servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Per il principio di neutralità immanente al regime dell’IVA le spese di investimento effettuate ai fini di un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell’effettivo svolgimento dell’attività economica.

Divieto di recupero dell’IVA non detratta mediante dichiarazione integrativa

Con la Risp. AE 2 marzo 2026 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di recuperare l’IVA non detratta dalla società veicolo con l’istituto della dichiarazione integrativa, disciplinato ai fini IVA dall’art. 8 c. 6-bis DPR 322/98, in quanto il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai “transaction cost” non è riconducibile ad errori od omissioni, ma ad una scelta consapevole.

Come già precisato dalla Circ. AE 1/2018 (§ 4), l’istituto in esame consente di correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza dell’accertamento stabiliti dall’art. 57 DPR 633/72.

Ne deriva che il cessionario/committente - che non abbia esercitato il diritto alla detrazione - può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile.

Tale circostanza non ricorre quando, come nella fattispecie oggetto di interpello, le fatture passive relative ai “transaction cost” sono state tempestivamente annotate nel registro degli acquisti senza esercizio della detrazione, in prudenziale ossequio ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate anteriormente alla Ris. AE 7/2026.

Diritto di recupero dell’IVA non detratta mediante istanza di rimborso

Alla condizione che la società veicolo non abbia esercitato il diritto alla detrazione relativamente alle fatture passive tempestivamente annotate nel registro degli acquisti, non per colpevole inerzia, ma confidando nella posizione erariale sull’indetraibilità dell’IVA sui “transaction cost” tipici dell’operazione di MLBO, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter c. 1 DPR 633/72.

La restituzione dell’imposta può essere chiesta a decorrere dal 9 agosto 2024, vale a dire dalla data di deposito delle citate sentenze nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024, con le quali la Suprema Corte ha affermato che la detrazione presuppone che la società risultante dalla fusione con la società target sia qualificabile come soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto di detrazione.

Durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, il soggetto istante è tenuto a dimostrare di avere tempestivamente registrato le fatture relative ai “transaction cost”, di non avere detratto la relativa IVA, restando inteso che quest’ultima, se è stata imputata a costo, sarà recuperata a tassazione.

Considerazioni critiche

La risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate non menziona la sentenza del Tribunale UE 11 febbraio 2026, causa T-689/24, che – reinterpretando la giurisprudenza comunitaria in materia di detrazione IVA (si veda, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia UE 29 aprile 2004, causa C-152/02) – consente di retro-imputare la detrazione all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile anche quando la fattura d’acquisto sia ricevuta dal soggetto passivo nell’anno successivo, purché entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.

L’Agenzia, infatti, a fondamento della propria posizione, ha richiamato le indicazioni della Circ. AE 1/2018 (§ 1.4) nella parte – da ritenersi superata in base alla citata pronuncia del Tribunale europeo – in cui ha precisato che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti (sostanziale, dato dall’esigibilità dell’imposta e formale, dato dal possesso della fattura d’acquisto) e con riferimento al medesimo anno.

Secondo il Tribunale europeo, il diritto di detrazione sorge indipendentemente dal possesso della fattura, che rappresenta esclusivamente la condizione formale per il suo esercizio, cosicché è solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso della fattura che può operare la detrazione.

Tale posizione consente, da un lato, di superare l’orientamento espresso dalla Risp. AE 115/2025, secondo cui, ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, le fatture passive devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto di detrazione è sorto; dall’altro, ai fini del rimborso di cui all’art. 30-ter c. 1 DPR 633/72, che costituisce pur sempre una modalità di esercizio della detrazione, dovrebbe risultare parimenti irrilevante la condizione, ribadita dall’Agenzia, che le fatture passive siano state tempestivamente annotate nel registro degli acquisti.

Fonte: Risp. AE 2 marzo 2026 n. 58

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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