Entro il prossimo 31 marzo, è obbligatorio inviare la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni e la comunicazione del lavoro notturno svolti nel 2025, da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ed infatti, i datori di lavoro sono tenuti a dare le comunicazioni annuali di cui in oggetto - entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente - al Ministero del Lavoro.
Le comunicazioni, entrambe obbligatorie, certificando le attività lavorative di lavoro usurante e notturno, sono utili ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. 67/2011).
Soggetti obbligati alle comunicazioni
Sono obbligati a trasmettere la comunicazione di cui in oggetti, i datori di lavoro che occupano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti al fine di usufruire all'accesso anticipato al pensionamento. Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti (art. 2 DM 19 maggio 1999).
Sono definiti lavori particolarmente usuranti le seguenti attività:
Per lavoratori notturni si intendono, invece:
Il lavoro notturno è considerato usurante se:
Modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni
Per trasmettere i dati richiesti, i datori devono compilare il modello LAV_US, disponibile online al sito cliclavoro.gov.it (al percorso "Aziende => Adempimenti").
Attraverso tale modello si possono effettuare le seguenti comunicazioni:
Nel modello, presente nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, deve essere inserito il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione, inclusi eventuali lavoratori in somministrazione.
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (art. 1, c. 1 lett. c) D.Lgs. 67/2011), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall'inizio delle attività.
Sanzioni in caso di mancata comunicazione
La mancata comunicazione nei termini sopraindicati, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dall'importo variabile tra i 500 a 1.500 euro.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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