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Entro il prossimo 31 marzo, è obbligatorio inviare la comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti e notturni e la comunicazione del lavoro notturno svolti nel 2025, da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Ed infatti, i datori di lavoro sono tenuti a dare le comunicazioni annuali di cui in oggetto - entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente - al Ministero del Lavoro.

Le comunicazioni, entrambe obbligatorie, certificando le attività lavorative di lavoro usurante e notturno, sono utili ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. 67/2011).

Soggetti obbligati alle comunicazioni 

Sono obbligati a trasmettere la comunicazione di cui in oggetti, i datori di lavoro che occupano addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti al fine di usufruire all'accesso anticipato al pensionamento. Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti (art. 2 DM 19 maggio 1999).

Sono definiti lavori particolarmente usuranti le seguenti attività:

  • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature;
  • lavorazione del vetro cavo;
  • lavori espletati in spazi ristretti;
  • lavori di asportazione dell'amianto.

Per lavoratori notturni si intendono, invece:

  • coloro che svolgono almeno parte del proprio orario di lavoro o almeno 3 ore del proprio tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai CCNL) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
  • qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).

Il lavoro notturno è considerato usurante se:

  • organizzato in turni (almeno 6 ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”);
  • svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno 3 ore).

Modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni

Per trasmettere i dati richiesti, i datori devono compilare il modello LAV_US, disponibile online al sito cliclavoro.gov.it (al percorso "Aziende => Adempimenti").

Attraverso tale modello si possono effettuare le seguenti comunicazioni:

  • inizio lavoro a catena;
  • lavoro usurante DM 19 maggio 1999;
  • lavoro usurante notturno;
  • lavoro usurante a catena;
  • lavoro usurante autisti.

Nel modello, presente nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, deve essere inserito il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione, inclusi eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (art. 1, c. 1 lett. c) D.Lgs. 67/2011), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

Sanzioni in caso di mancata comunicazione

La mancata comunicazione nei termini sopraindicati, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dall'importo variabile tra i 500 a 1.500 euro.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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