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Cantieri rallentati, investimenti sotto pressione e una macchina amministrativa che fatica a tenere il passo. In questo contesto si inserisce il DL Milleproroghe (DL 200/2025 conv. in L. 26/2026) che ancora una volta utilizza la leva della proroga per evitare blocchi e discontinuità. Ma, a differenza di quanto spesso accade, le misure introdotte non si limitano a rinviare scadenze in modo generalizzato. Come emerge chiaramente dal testo normativo, il legislatore interviene in modo selettivo, distinguendo tra proroghe sostanziali e proroghe meramente procedurali. Due sono le disposizioni di maggiore interesse per le imprese: l’art. 9 c. 2-bis in materia edilizia e l’art. 16 c. 3-bis relativo al fondo Fri-Tur. Ed è proprio nella loro diversa natura che si coglie il reale significato dell’intervento. Allungamento dei termini edilizi: da proroga emergenziale a misura strutturale L’art. 9 c. 2-bis modifica l’art. 10-septies DL 21/2022, intervenendo sui termini di inizio e ultimazione dei lavori edilizi. La novità è netta. Il termine passa da trentasei a quarantotto mesi. Non si tratta quindi di una semplice proroga temporanea, ma di un vero e proprio allungamento strutturale dei termini di efficacia dei titoli edilizi. Questo intervento rappresenta un’evoluzione della normativa emergenziale introdotta negli anni precedenti. Il legislatore prende atto che le condizioni che avevano giustificato le proroghe straordinarie – aumento dei costi, difficoltà nelle forniture, rallentamenti autorizzativi – non sono state completamente superate. Dal punto di vista operativo, l’impatto è immediato. Le imprese dispongono di un arco temporale più ampio per avviare e completare gli interventi, riducendo il rischio di decadenza dei titoli e migliorando la programmabilità degli investimenti. La modifica può essere sintetizzata come segue. Profilo Disciplina previgente Nuova disciplina (Milleproroghe 2026) Effetto operativo Termine per inizio lavori 36 mesi 48 mesi Maggiore flessibilità nell’avvio Termine per ultimazione lavori 36 mesi 48 mesi Riduzione del rischio di decadenza Natura della misura Emergenziale Estensione strutturale Stabilizzazione del regime Ambito applicativo Art. 10-septies DL 21/2022 Invariato Continuità normativa Sotto il profilo economico, la misura ha una chiara funzione anticiclica. Il settore delle costruzioni continua a rappresentare un moltiplicatore rilevante per l’economia, e l’allungamento dei termini consente di assorbire meglio le criticità operative e finanziarie. Resta tuttavia un elemento di fondo: l’intervento agisce sui tempi, ma non interviene sulle cause dei ritardi, che continuano a risiedere nella complessità dei procedimenti autorizzativi. Fri-Tur: proroga tecnica e continuità amministrativa Di diversa natura è l’intervento previsto dall’art. 16 c. 3-bis che riguarda il Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo. La norma modifica l’art. 3 c. 1 DL 152/2021, prevedendo lo slittamento del termine dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026. La portata della disposizione è più circoscritta rispetto a quella edilizia, ma non meno rilevante. Si tratta infatti di una proroga di natura procedurale, che incide sui tempi di attuazione del fondo e non direttamente sui tempi di realizzazione degli interventi. Questo aspetto è centrale per una corretta interpretazione: la norma non concede più tempo per completare i lavori, ma evita che la chiusura delle procedure amministrative avvenga in un momento in cui molte operazioni sono ancora in corso. Profilo Disciplina previgente Nuova disciplina Impatto operativo Termine Fri-Tur 31 marzo 2026 30 giugno 2026 Maggiore flessibilità amministrativa Natura della proroga Procedurale Procedurale Nessun effetto diretto sui cantieri Ambito Attuazione del fondo Invariato Continuità delle operazioni Dal punto di vista economico-finanziario, l’effetto è quello di garantire la continuità dei flussi e di ridurre il rischio di disallineamenti tra tempi amministrativi e tempi operativi. Per le imprese beneficiarie, il beneficio è indiretto ma concreto. Una maggiore stabilità del quadro procedurale si traduce in una maggiore certezza nella gestione degli incentivi. Il confronto tra le due disposizioni consente di cogliere una distinzione fondamentale: nel caso dell’edilizia, il legislatore interviene sui tempi sostanziali dell’attività economica, ampliando il periodo entro cui realizzare gli interventi. Nel caso del Fri-Tur, invece, l’intervento riguarda la dimensione amministrativa e procedurale. Questa differenza riflette due esigenze diverse: da un lato, sostenere direttamente gli investimenti in un settore ad alta intensità di capitale come quello edilizio; dall’altro, garantire il corretto funzionamento di uno strumento di politica industriale come il fondo per il turismo. Il DL Milleproroghe conferma il ruolo della proroga come strumento di gestione delle criticità del sistema economico-amministrativo. Tuttavia, le disposizioni analizzate mostrano un’evoluzione rispetto al passato. L’allungamento a 48 mesi dei termini edilizi rappresenta un intervento di natura quasi strutturale, che incide direttamente sulla sostenibilità degli investimenti. La proroga del Fri-Tur, invece, si muove sul piano procedurale, garantendo continuità amministrativa. Resta aperta una questione di fondo: l’uso reiterato delle proroghe, pur necessario nel breve periodo, non può sostituire una riforma organica dei processi autorizzativi e della gestione degli incentivi.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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