Cantieri rallentati, investimenti sotto pressione e una macchina amministrativa che fatica a tenere il passo. In questo contesto si inserisce il DL Milleproroghe (DL 200/2025 conv. in L. 26/2026) che ancora una volta utilizza la leva della proroga per evitare blocchi e discontinuità. Ma, a differenza di quanto spesso accade, le misure introdotte non si limitano a rinviare scadenze in modo generalizzato. Come emerge chiaramente dal testo normativo, il legislatore interviene in modo selettivo, distinguendo tra proroghe sostanziali e proroghe meramente procedurali. Due sono le disposizioni di maggiore interesse per le imprese: l’art. 9 c. 2-bis in materia edilizia e l’art. 16 c. 3-bis relativo al fondo Fri-Tur. Ed è proprio nella loro diversa natura che si coglie il reale significato dell’intervento.
Allungamento dei termini edilizi: da proroga emergenziale a misura strutturale
L’art. 9 c. 2-bis modifica l’art. 10-septies DL 21/2022, intervenendo sui termini di inizio e ultimazione dei lavori edilizi. La novità è netta. Il termine passa da trentasei a quarantotto mesi. Non si tratta quindi di una semplice proroga temporanea, ma di un vero e proprio allungamento strutturale dei termini di efficacia dei titoli edilizi. Questo intervento rappr...
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