Con provvedimento del 24 febbraio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, ai sensi dell’art. 58 p. 2 lett. f del GDPR (Reg. UE 2016/679), la limitazione definitiva del trattamento dei dati contenuti nelle annotazioni inserite nella piattaforma interna utilizzata da Amazon Italia Logistica s.r.l. presso il sito di Passo Corese, in provincia di Rieti, nonché la limitazione del trattamento effettuato mediante quattro telecamere collocate in prossimità di bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori.
Attività ispettiva: raccolte informazioni mediche, sindacali e personali
L’attività ispettiva svolta tra il 9 e il 12 febbraio 2026 ha consentito di accertare l’utilizzo di una piattaforma collegata al sistema di rilevazione delle presenze, nella quale i manager inserivano annotazioni a campo libero a seguito di colloqui con i dipendenti, in particolare al rientro da periodi di assenza. La piattaforma generava segnalazioni automatiche tramite l’applicazione del “Bradford Factor”, algoritmo che attribuiva un punteggio più elevato alle assenze brevi.
Nelle schede individuali comparivano riferimenti a patologie quali “sindrome di Chron”, “reazione allergica che ha causato un grosso sfogo cutaneo sul corpo”, “lombosciatalgia”, “ernia al disco più protrusioni”, “pressione alta”, “polmonite”, “ha il pace maker”. In altre annotazioni si legge “assente da febbraio per un intervento al piede”, “forte mal di schiena il medico ha prescritto una radiografia per andare più a fondo”, “percorso fisioterapico”.
Anche le informazioni sindacali venivano registrate, “AA ingaggiato per le ultime assenze legate a strike. Ha ammesso apertamente di essersi informato ed essere d'accordo con le cause dello sciopero”, “ha fatto ampio uso dello sciopero poiché decisamente sindacalizzato. Da monitorare behaviour”, “he used the strike as an excuse not to come to work”, “Si è scusato per l’utilizzo di Strike”, “mi racconta dei temi affrontati all’assemblea sindacale”.
Venivano registrate, altresì, riferimenti alla vita familiare e personale: “il padre malato terminale”, “alla sorella è stato diagnosticato un tumore al cervello al secondo stadio”, “padre single vedovo”, “separazione in corso”, “dover seguire la sorella disabile”, “passione per la corsa”, “hobby preferito suona il basso”, “passione per lo yoga e la meditazione”, “ha la passione per le moto”.
Presupposti per la sanzione
Alla luce dell’attività ispettiva svolta, il Garante ha ritenuto integrata la violazione:
L’art. 113 del D.Lgs. 196/2003, nel richiamare espressamente la norma statutaria, integra tale criterio nel sistema della protezione dei dati e lo colloca all’interno dell’architettura delineata dall’art. 88 del GDPR. La norma richiama espressamente la tutela della dignità nel trattamento dei dati relativo ai lavoratori e lascia agli Stati membri il potere di adottare misure a salvaguardia della riservatezza nei rapporti di lavoro. L’art. 113 del Codice privacy come novellato dal D.Lgs. 101/2018 richiama, tra l’altro, il rispetto del’art. 8 dello Statuto del Lavoratori che vieta la raccolta di informazioni non attinenti alla sfera professionale tanto nella fase pre-assuntiva quanto nel corso del rapporto di lavoro. La legittimità del trattamento risulta quindi strettamente connessa alla natura della prestazione e alla sua effettiva incidenza sull’attitudine professionale. Il criterio statutario richiede, pertanto, una connessione funzionale tra la raccolta dei dati e l’attività lavorativa, così che solo le informazioni strettamente pertinenti alla prestazione lavorativa possano entrare nel patrimonio conoscitivo dell’impresa.
La registrazione di informazioni relative a a patologie, a condizioni familiari, alla partecipazione a scioperi, accompagnate talora da giudizi sulla condotta del dipendente, costituisce un’estensione indebita della sfera di controllo datoriale, poiché introduce nel circuito organizzativo elementi estranei alla valutazione dell’attitudine professionale e li stabilizza in una memoria aziendale. La conservazione dei dati, infatti, risultava estesa per l’intera durata del rapporto di lavoro e fino a 10 anni dalla cessazione, con accesso a diversi livelli manageriali.
Il Garante ha inoltre evidenziato la sistematicità delle modalità relative alle attività di trattamento: i dati venivano, infatti, inseriti all’interno della piattaforma per la successiva elaborazione di un punteggio, derivante dall’applicazione del Bradford Factor, che segnalava al manager la necessità di attivare un colloquio con il lavoratore.
Il numero dei lavoratori coinvolti, pari a circa 1.800 unità, unitamente alla durata sproporzionata del trattamento e all’ampiezza dei profili di accesso interni alla piattaforma, ha portato il Garante a disporre la limitazione definitiva del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 58 p. 2 lett. f del GDPR.
Sanzionata anche la videosorveglianza di accessi a bagni e aree break
Le Autorità sono intervenute, altresì, sul sistema di videosorveglianza installato presso la sede di Passo Corese, in particolare in riferimento a quattro telecamere collocate in prossimità degli accessi a bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori. Dalle verifiche ispettive è emersa la possibilità di identificare i soggetti che accedevano a tali spazi, nonostante l’attivazione di funzioni di mascheramento parziale dell’immagine. L’Autorità ha ritenuto che tale collocazione e configurazione delle telecamere incidesse sulla tutela della dignità dei lavoratori, disponendo anche in questo caso la limitazione definitiva del trattamento.
Un precedente: lo scandalo FIAT del 1971
La vicenda riporta alla memoria una pagina significativa della storia italiana quella dello scandalo delle schedature FIAT nel 1971. In quella stagione, come osservò Giugni, il diritto del lavoro assunse la funzione di argine nei confronti di una espansione del potere imprenditoriale resa possibile dall’evoluzione dei mezzi di raccolta delle informazioni.
Il contesto nel quale si inserisce il caso Amazon sembrerebbe, di primo acchito, diverso rispetto a quello delle schedature cartacee che suscitarono scandalo nel passato, ma la struttura del problema conserva, invece, la sua continuità.
Come aveva già osservato Rodotà, sia in riferimento al passato che al progresso tecnologico, la libertà della persona dipende anche dal controllo sull’uso e sulla conservazione delle informazioni che la riguardano, e che nei contesti caratterizzati da asimmetria di potere la memoria organizzata diviene uno strumento in grado di influenzare l’autonomia del soggetto.
La dimensione tecnologica modifica gli strumenti, amplia la capacità di registrazione e di conservazione, intensifica la circolazione interna delle informazioni, ma lascia intatta la questione di fondo relativa alla delimitazione dell’ambito conoscitivo legittimo. Il tempo storico muta le forme, mentre la tensione tra organizzazione e persona conserva la propria struttura. E oggi, nel 2026, riemerge una questione vecchia di oltre cinquant'anni come se il progresso riguardasse solo la tecnologia e non le tutele.
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Chiara Ciccia Romito
- PhD - Avvocato - Consulente Commissione Parlamentare Inchiesta Condizioni di LavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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