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Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo organico il trattamento IVA delle prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnini degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti).

L'oggetto della risoluzione è l'applicazione o meno dell'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie dall'art. 10 c. 1 n. 18) DPR 633/72 e le conseguenti modalità di fatturazione, con particolare riferimento all'uso della fattura elettronica e all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Si ricorda che l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie richiede il concorso di due requisiti: da un lato la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione della persona), dall'altro lo svolgimento dell'attività nell'esercizio di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in linea con l'art. 132 par. 1 lett. c) Dir. 2006/112/CE. 

Nel ricostruire lo status delle singole figure professionali, la risoluzione recepisce il parere reso dal Ministero della Salute con nota del 4 novembre 2025. Per l'osteopata la risoluzione prende atto del riconoscimento formale come professione sanitaria da parte della L. 3/2018 e del successivo DPR 131/2021, che ne definisce il profilo professionale e la collocazione tra le professioni tecniche della prevenzione, ma evidenzia come il percorso attuativo sia ancora incompleto: mancano infatti l'accordo Stato-Regioni sui criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi e, soprattutto, il decreto ministeriale che definisca l'ordinamento didattico della laurea in osteopatia e l'istituzione dell'albo professionale. In assenza di un quadro compiuto e di parametri idonei a garantire un livello minimo e controllabile di qualificazione professionale, le prestazioni rese dagli osteopati non sono considerate, allo stato, esenti da IVA, nonostante l'evoluzione normativa che li riguarda. 

Analoga conclusione viene raggiunta per i chiropratici: pur essendo anch'essi individuati dalla L. 3/2018 come futura professione sanitaria, la procedura di istituzione non è ancora stata avviata mediante gli accordi Stato-Regioni richiesti dalla L. 43/2006. Di conseguenza, anche le prestazioni del chiropratico restano soggette a IVA in misura ordinaria. 

Per la figura del chinesiologo, la risoluzione sottolinea che si tratta di una figura disciplinata dal D.Lgs. 36/2021 in ambito sportivo, finalizzata alla promozione della salute e al benessere psicofisico, ma non riconosciuta come professione sanitaria e priva di competenze di diagnosi o cura in senso stretto: mancano quindi del tutto i presupposti soggettivi e oggettivi per l'esenzione. 

In base al parere del Ministero della Salute, la risoluzione qualifica il massoterapista come operatore sanitario privo di autonomia professionale, ma comunque incluso tra le arti soggette a vigilanza. Questo basta, per il rinvio dell'art. 10 n. 18) DPR 633/72, a riconoscere in capo a questa figura il regime di esenzione IVA, a condizione che l'attività sia svolta sulla base di un titolo abilitante idoneo. 

Le prestazioni del massaggiatore capo bagnino, in quanto sanitarie ed esenti, non possono essere fatturate in modalità elettronica e devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, rientrando fra le spese detraibili per il contribuente. Per osteopati, chiropratici e chinesiologi rimane l'obbligo di emissione della fattura elettronica secondo le regole generali. 

Fonte: Ris. AE 24 febbraio 2026 n. 9/E

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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