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  • Tempo di lettura 7 min.

C'era già stato modo di occuparsi dei benefit e della loro erogazione attraverso voucher card: l'intervento connesso all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2025, in particolare, aveva evidenziato come il tema dell'utilizzo di strumenti “fintech” nella gestione del welfare aziendale e dei benefit si colloca oggi all'interno di una vera e propria guerra commerciale. Ogni operatore, provider tradizionali, circuito di pagamento, nuova piattaforma digitale, tende a valorizzare, talvolta forzandone la portata, ogni presa di posizione amministrativa o interpretativa che possa legittimare il proprio modello operativo.

È in questo contesto che si inserisce la Circolare tecnica AIWA n. 1/2026, documento che aggiorna la precedente circolare della stessa Associazione n. 4/2024 alla luce, in particolare, della citata Risposta ad interpello n. 5/2025 dell'Agenzia delle Entrate.

Prima ancora di entrare nel merito tecnico, è necessario ribadire un punto metodologico: il ruolo tecnico di un'associazione di categoria, per quanto autorevole e competente, non è mai del tutto neutro. Un'associazione rappresenta interessi, ed per sua natura un portatore di interesse e non un arbitro terzo.

In questo momento l'Associazione Italiana del Welfare Aziendale si trova a difendere interessi “tradizionali”, come potrebbe fare un'associazione di tassisti, ma che, al contempo, non può disdegnare l'innovazione tecnologica, come sarebbe quella di Uber nel settore del trasporto. Questo non significa che le sue posizioni siano prive di valore tecnico; significa, però, che vanno lette con la consapevolezza del contesto competitivo nel quale nascono che spingono la stessa ad approfondire l'analisi per cercare di uniformare anche il comportamento interno alla stessa associazione.

E tuttavia, proprio per la qualità tecnica presente, la circolare AIWA n. 1/2026 si colloca in linea con i precedenti orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, pur affrontando in modo piuttosto rapido quello che è il vero oggetto della disputa: l'utilizzo dei circuiti di pagamento generalisti nella gestione del credito welfare e benefit.

Il welfare aziendale è strumento di finalità sociale e l'esenzione fiscale non è un incentivo economico in sé, ma la conseguenza del valore sociale riconosciuto a determinati beni e servizi. Questo passaggio è centrale perché introduce l'orientamento interpretativo dell'associazione in linea con quello dell'Agenzia delle Entrate: evitare che il welfare venga assimilato a un mero strumento di pagamento.

Sul punto occorre però continuare anche a distinguere la grande differenza tra i benefit (art. 51 c. 3 TUIR) e il welfare aziendale (art. 51 c. 2 TUIR e art. 100 TUIR). Il ruolo sociale è proprio del welfare aziendale e non dei benefit, ma un principio accomuna comunque le due concessioni: non si tratta di un passaggio di denaro ma di un'erogazione di bene o servizio, in alcuni casi anche sotto forma di titolo di legittimazione.

Per questo motivo una carta di debito “classica” non è, di per sé, compatibile con l'impostazione normativa; può esserlo, invece, una voucher card attivata da un credito, nominativa, non convertibile in denaro e vincolata a specifiche prestazioni.

I requisiti per welfare e fringe benefit

La circolare richiama una serie di requisiti per ritenere conforme un sistema fintech o “weltech” di gestione dei fringe benefit e del welfare:

  • circuito privativo e convenzionament. Il credito deve essere accettato in un numero chiuso di esercenti, anche molto ampio, ma non coincidente con la totalità degli esercenti dotati di POS. È ammesso il convenzionamento anche per il tramite di circuiti o soggetti aggregatori, purché gli esercenti siano preventivamente noti;
  • non cumulabilità con moneta elettronica nella stessa transazione;
  • divieto assoluto di conversione in denaro o trasferimento monetario;
  • nominatività e non cedibilità dello strumento;
  • flusso amministrativo e contabile dedicato che distingua il voucher da un pagamento monetario;
  • emissione del voucher antecedente all'utilizzo.

Il passaggio più delicato è proprio quello relativo al circuito. AIWA ammette espressamente la possibilità di utilizzare circuiti o soggetti aggregatori, lasciando quindi spazio ai sistemi di pagamento elettronico, ma introduce il limite del controllo sul circuito e della predeterminazione degli esercenti.

Qui si colloca il punto di equilibrio: apertura tecnologica, ma con presidio strutturale. In sostanza, voucher card che lavorano su circuiti di pagamento (Visa, Mastercard, Amex, Satispay, ecc.) sono ammesse se le stesse emettitrici delle card hanno comunque il controllo sul circuito e possono escludere alcuni fornitori.

Il convenzionamento

Le norme di carattere fiscale sull'erogazioni di beni, servizi e welfare aziendale (art. 51 c. 2-3 TUIR) non hanno mai imposto un obbligo strutturale di convenzionamento con gli esercenti. Questo obbligo è invece tipico e normato nel sistema dei buoni pasto, che prevede l'intervento di società emittenti abilitate e una rete formalizzata di esercizi aderenti.

La mancanza di convenzionamento, nell'ambito del welfare, non snatura il beneficio, anzi, può alleggerire gli esercenti, evitando loro oneri, balzelli e commissioni che in altri ambiti hanno generato forti squilibri. Proprio il caso dei buoni pasto è emblematico: per anni il sistema è stato caratterizzato da un forte potere contrattuale degli emettitori e da commissioni rilevanti a carico degli esercenti, tanto da rendere necessario un intervento legislativo che ha introdotto un tetto massimo alle commissioni nel 2025.

L'obbligo di convenzionamento, in quel mercato, ha contribuito alla creazione di una struttura fortemente concentrata, con costi che si sono riflessi sulla filiera.

Trasportare meccanicamente quel modello nel welfare significherebbe rischiare di replicarne le criticità e snaturare anche il ruolo sociale e non utilitaristico del welfare aziendale.

Nel complesso quindi, la circolare AIWA n. 1/2026 si allinea ai precedenti orientamenti dell'Agenzia delle Entrate ribadendo il divieto di assimilazione a moneta ma ammettendo l'utilizzo di circuiti e aggregatori con poi supervisione e controllo con distinguo tra il comma 3 e il comma 2 dell'art. 51 TUIR.

Fonte: Circolare AIWA n. 1/2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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