Con il Bando ISI 2025 l'INAIL rinnova il tradizionale strumento di incentivazione economica finalizzato al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'intervento si colloca nel solco dell'art. 11 c. 5 D.Lgs 81/2008, quale misura di sostegno a investimenti strutturali in prevenzione, articolata attraverso una cornice nazionale cui si affiancano Avvisi regionali e provinciali recanti la disciplina attuativa di dettaglio.
L'aggiornamento del calendario delle scadenze e delle fasi procedurali è atteso a breve sul portale istituzionale dell'INAIL, circostanza che rende particolarmente attuale, per imprese e professionisti, una valutazione tempestiva dell'accesso alla misura, anche in considerazione della tradizionale struttura “a sportello” delle fasi telematiche.
Inquadramento normativo, Assi di finanziamento e profili procedurali
Il Bando si articola in più assi di finanziamento, tra i quali assume particolare rilievo l'Asse 1.2, dedicato ai progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per tale tipologia progettuale il contributo è riconosciuto in misura pari all'80% delle spese ammissibili, entro un massimale predeterminato, configurandosi quale contributo a fondo perduto di significativa incidenza economica.
Sotto il profilo procedurale, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo il calendario pubblicato dall'INAIL. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda, in una sola Regione o Provincia autonoma, per una sola unità produttiva e per una sola tipologia di intervento. La procedura si articola in più fasi – compilazione, invio, eventuale accesso allo sportello informatico, caricamento della documentazione e successiva rendicontazione – imponendo una pianificazione preventiva del progetto e della relativa documentazione tecnica.
L'assetto procedimentale conferma come l'accesso al contributo non si esaurisca in un adempimento formale, ma presuppone la predisposizione di un intervento coerente con i criteri di ammissibilità e suscettibile di puntuale verifica in sede istruttoria e di controllo.
L'Asse 1.2 e il raccordo con il D.Lgs. 231/2001
Particolare interesse riveste l'Asse 1.2 nella misura in cui consente di finanziare l'adozione di modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi i sistemi di gestione conformi alla UNI EN ISO 45001 ovvero i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/2008, anche secondo le procedure semplificate per le piccole e medie imprese.
È in tale ambito che si colloca il raccordo sistematico con il D.Lgs. 231/2001. Il modello organizzativo previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 costituisce, infatti, la declinazione settoriale – in materia di salute e sicurezza – dell'assetto organizzativo richiesto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ai fini dell'esimente, con specifico riferimento ai reati colposi di cui all'art. 25-septies.
Ne consegue che l'Asse 1.2 non finanzia genericamente la compliance 231 nel suo complesso, ma circoscrive l'intervento agevolativo alla componente prevenzionale in ambito salute e sicurezza sul lavoro: procedure, protocolli, sistemi di controllo e monitoraggio idonei a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica.
La misura assume pertanto rilievo non solo economico, ma anche sistemico: il rafforzamento del modello ex art. 30 incide sulla qualità complessiva dell'assetto organizzativo dell'ente, con evidenti riflessi in termini di dimostrabilità dell'idoneità e dell'effettiva attuazione del modello in caso di accertamento giudiziale.
Voci di spesa e delimitazione oggettiva dell'intervento
La perimetrazione delle spese ammissibili nell'ambito dell'Asse 1.2 non si esaurisce nella previsione nazionale dell'Avviso, ma trova compiuta definizione negli Avvisi regionali e nei relativi allegati tecnici, nei quali vengono dettagliate le categorie di costo finanziabili e le esclusioni.
In tale contesto, emerge una netta distinzione tra costi direttamente riferibili all'adozione o all'implementazione del modello organizzativo e oneri di funzionamento ordinario del sistema di vigilanza. Le discipline attuative regionali tendono, in linea generale, a escludere le spese relative ai compensi dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in quanto non qualificabili come costi di realizzazione del progetto.
Ne deriva che il progetto candidato a finanziamento deve essere strutturato come intervento circoscritto nel tempo, avente a oggetto l'adozione o il miglioramento del modello ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, con attività tecnicamente individuabili e rendicontabili (analisi preliminare, mappatura dei rischi, formalizzazione di protocolli, implementazione di procedure e sistemi di monitoraggio, eventuale asseverazione).
L'agevolazione non è quindi orientata a sostenere i costi permanenti di vigilanza, bensì a incentivare l'innalzamento strutturale del livello di prevenzione, in coerenza con la funzione propria dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 quale segmento specialistico del più ampio assetto organizzativo rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.
Un incentivo economico per la compliance
Il Bando ISI 2025 si configura, in particolare con riferimento all'Asse 1.2, come un rilevante incentivo economico a sostegno dei percorsi di compliance in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La copertura di una quota significativa dei costi di implementazione consente alle imprese di affrontare in modo strutturato l'adozione o il rafforzamento del modello ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, superando ostacoli di natura finanziaria che spesso ne hanno ritardato l'attuazione.
In tale prospettiva, la misura non si limita a sostenere interventi tecnici isolati, ma favorisce l'introduzione di assetti organizzativi formalizzati, tracciabili e verificabili, coerenti con le esigenze prevenzionali dell'ordinamento e con il sistema di responsabilità delineato dal D.Lgs. 231/2001.
Il contributo INAIL può dunque rappresentare l'occasione per integrare stabilmente la gestione della sicurezza nei processi aziendali e per dotarsi di modelli organizzativi effettivi, non meramente formali, con benefici che si riflettono tanto sulla riduzione del rischio infortunistico quanto sulla posizione dell'ente in caso di accertamenti in sede giudiziaria.
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