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Il CNDCEC è intervenuto, con il Pronto Ordini n. 2/2026, sulla possibilità di accogliere la richiesta di cancellazione dall'albo presentata da un iscritto in pendenza di procedimenti disciplinari.

Il CNDCEC richiama innanzitutto la sentenza n. 70/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 L. 247/2012, nella parte in cui vietava all'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare di chiedere la cancellazione dall'albo. Secondo la Consulta, tale divieto lede la libertà di autodeterminazione del professionista, imponendo la permanenza nell'albo anche quando sia venuto meno l'interesse o la possibilità di esercitare la professione. 

Su questa base, il Ministero della Giustizia, con parere del 24 luglio 2025 richiesto dal Consiglio Nazionale, ha ritenuto che i principi affermati dalla Corte costituzionale trovino applicazione anche nell'ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Pur mancando una norma primaria che preveda espressamente un analogo divieto, è necessaria – afferma il Ministero – una lettura costituzionalmente orientata che escluda la validità di qualsiasi divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.

Di conseguenza, il CNDCEC chiarisce che l'Ordine può accogliere la richiesta di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare. L'effetto dell'accoglimento è l'estinzione del procedimento disciplinare pendente. Ciò, tuttavia, non comporta il venir meno definitivo del potere disciplinare: in caso di successiva nuova iscrizione all'albo, l'azione disciplinare potrà – e dovrà – essere riattivata, ove non maturata nel frattempo la prescrizione, rispetto ai medesimi fatti che avevano originato il procedimento.

Fonte: PO CNDCEC 19 febbraio 2026 n. 2

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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