Le aziende sanitarie potranno utilizzare i recapiti telefonici dei pazienti adulti, forniti in occasione di precedenti prestazioni sanitarie, per promuovere l’adesione a campagne di screening previste da normative nazionali o regionali, anche qualora, al momento della raccolta dei dati, l’informativa non indicasse espressamente tale finalità. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con il comunicato stampa del 18 febbraio 2026 ritenendo che – alla luce dei principi del Regolamento UE e della giurisprudenza europea – il trattamento dei dati strettamente necessario alla promozione di programmi pubblici di prevenzione possa essere considerato compatibile con le originarie finalità di cura, diagnosi e assistenza sanitaria, a condizione che siano rispettate adeguate garanzie.
Per rafforzare la tutela dei pazienti, il Garante ha quindi adottato specifiche Linee guida. In particolare, le aziende sanitarie dovranno aggiornare l’informativa, precisando che i recapiti più recenti raccolti per finalità di cura, previa verifica della loro esattezza, potranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione di programmi pubblici di prevenzione e non per altre finalità (ad esempio, ricerca scientifica o attività amministrative).
L’utilizzo dei dati dovrà, inoltre, essere limitato alle sole campagne di screening previste dalla normativa vigente ed escludere l’impiego dei recapiti raccolti nell’ambito di prestazioni caratterizzate da una particolare tutela dell’anonimato, come l’interruzione volontaria di gravidanza, il parto in anonimato, le prestazioni per persone sieropositive o per vittime di violenza.
Infine, nel messaggio di invito allo screening dovrà essere identificata l’azienda come mittente e dovranno essere chiaramente indicati il diritto di opposizione all’invio degli sms e le modalità, semplici e immediate, per esercitarlo.
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