Differenze rispetto alla versione del 2020
L'aggiornamento del 2026 introduce significative evoluzioni rispetto alla versione del 2020. La novità più evidente è rappresentata dalla semplificazione strutturale del documento: sono stati eliminati i “Commenti” e i “Criteri applicativi” sono stati integrati con indicazioni operative e pratiche, rendendo il testo più lineare e immediatamente utilizzabile. Il nuovo impianto metodologico adotta un approccio fondato sul rischio e sulla proporzionalità, che consente una scalabilità dei controlli in funzione delle dimensioni e della complessità dell'ente. Tra le integrazioni di maggiore rilievo si segnalano l'introduzione di una specifica Norma dedicata alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, il rafforzamento delle disposizioni in materia di whistleblowing e la disciplina della partecipazione alle assemblee totalitarie. Fondamentale è il recepimento dei nuovi limiti dimensionali stabiliti dalla L. 104/2024 per l'obbligatorietà dell'organo di controllo nelle associazioni: attivo patrimoniale di 150.000 euro, ricavi/entrate di 300.000 euro e una media di 7 dipendenti (Norma ETS 1.2). Resta invece fermo l'obbligo di nomina per le fondazioni ETS, a prescindere dai limiti dimensionali. Il documento si colloca inoltre nel contesto del completamento della riforma e dell'avvio del nuovo regime fiscale dal 2026, delineando la figura di un commercialista sempre più specializzato sul terzo settore.
Funzione e finalità delle Norme
Le Norme definiscono un sistema organico di regole tecniche e di best practice volto a guidare l'attività dell'organo di controllo, con l'obiettivo di garantire il rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Esse assumono anche rilievo deontologico e sono destinate non solo ai commercialisti, ma a tutti i soggetti chiamati a svolgere funzioni di vigilanza negli enti del Terzo settore. Il documento sottolinea come l'attività di controllo non si esaurisca nella verifica contabile o giuridica, ma contribuisca alla tutela degli associati, dei beneficiari e della collettività, assicurando il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie degli enti del Terzo settore. Centrale è il principio di proporzionalità, che richiede l'applicazione delle regole in funzione delle caratteristiche dell'ente, con un approccio basato sulla valutazione del rischio. Si precisa che le presenti Norme disciplinano esclusivamente l'attività di vigilanza. Qualora all'organo di controllo sia affidata anche la revisione legale dei conti, tale attività resta soggetta alle specifiche disposizioni del D.Lgs. 39/2010, sebbene le Norme prevedano un costante scambio informativo tra le due funzioni
Struttura del documento
Le Norme sono articolate in sette sezioni che disciplinano in modo sistematico la composizione, il funzionamento e i doveri dell'organo di controllo, nonché i rapporti con gli altri organi sociali e le modalità di redazione delle relazioni. La prima sezione affronta i temi della nomina, dell'indipendenza, delle incompatibilità e della cessazione dei componenti, regolando i requisiti professionali, le modalità di accettazione dell'incarico e gli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio (tra i nuovi adempimenti, entro 30 giorni dalla nomina, ogni componente è tenuto a procedere individualmente all'adeguata verifica (Norma ETS 1.5), oltre alla necessità di garantire un compenso adeguato e coerente con la funzione svolta. La seconda sezione disciplina il funzionamento dell'organo, con particolare riferimento all'organizzazione delle riunioni, all'utilizzo di ausiliari e alla tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni.
I doveri dell'organo di controllo
La terza sezione rappresenta il nucleo centrale del documento e definisce in modo puntuale i compiti di vigilanza. L'organo di controllo è chiamato a verificare l'osservanza della legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché il funzionamento del sistema di controllo interno. Un profilo particolarmente rilevante riguarda la verifica dell'effettivo perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche dell'ente, insieme al monitoraggio del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e dei processi di rendicontazione. Sono inoltre disciplinate la vigilanza sull'istituzione dei canali di segnalazione interna, sulla conservazione del patrimonio minimo e sulle procedure di scioglimento dell'ente. Specifiche disposizioni riguardano i controlli sulle Organizzazioni di volontariato e sulle Associazioni di promozione sociale, che costituiscono la parte più rilevante del sistema degli enti del Terzo settore.
Partecipazione alle riunioni e flussi informativi
Le sezioni quarta e quinta regolano la partecipazione dell'organo di controllo alle riunioni degli organi sociali e l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di vigilanza. Vengono disciplinati gli atti di ispezione e controllo, lo scambio informativo con l'organo amministrativo e con il soggetto incaricato della revisione legale, nonché i rapporti con eventuali funzioni di controllo interno e con altri organismi di vigilanza. Il documento prevede anche specifiche modalità operative nei casi di omissione degli amministratori, rafforzando il ruolo dell'organo di controllo quale presidio di legalità e corretto funzionamento dell'ente.
Irregolarità e responsabilità
La sesta sezione disciplina gli strumenti a disposizione dell'organo di controllo in presenza di fatti censurabili o gravi irregolarità. Tra questi rientrano il potere di convocare l'assemblea, la denuncia ai sensi degli articoli 2408 e 2409 del codice civile e l'azione di responsabilità. Le disposizioni delineano il comportamento da adottare nelle situazioni patologiche della vita dell'ente, assicurando un quadro operativo coerente con i principi generali di vigilanza e tutela degli interessi degli stakeholder.
Le relazioni dell'organo di controllo
La settima sezione disciplina la struttura e il contenuto delle relazioni dell'organo di controllo, con particolare riferimento alla relazione all'assemblea, alle attestazioni da inserire nel bilancio sociale e alla relazione sul monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche. Le Norme forniscono indicazioni operative finalizzate a garantire uniformità, chiarezza e completezza dell'informativa, rafforzando la funzione di trasparenza e accountability degli enti del Terzo settore.
Controlli interni e controlli esterni
Il raccordo tra l'attività dell'organo di controllo e il sistema di vigilanza esterna del DM 7 agosto 2025 eleva il professionista a garante della tenuta del sistema ETS. L'organo di controllo non è un mero supervisore formale, ma un presidio di legalità e una struttura indispensabile per superare i rigorosi controlli ordinari triennali e straordinari del RUNTS. La sua funzione preventiva — centrata sul monitoraggio delle finalità solidaristiche e dell'assenza di lucro — è lo scudo necessario a fronte del raccordo informativo con l'Amministrazione Finanziaria. In questo scenario, l'efficacia dell'organo di controllo diventa la precondizione per la permanenza nel RUNTS e la stabilità delle agevolazioni fiscali, trasformando l'ispezione esterna in una validazione della qualità gestionale dell'ente.
Osservazioni
Le nuove Norme di comportamento dell'organo di controllo rappresentano un riferimento tecnico organico e sistematico per l'esercizio delle funzioni di vigilanza negli enti del Terzo settore. Il documento delinea principi, regole e criteri operativi che guidano il professionista nello svolgimento dell'incarico, contribuendo a rafforzare la qualità dei controlli, la trasparenza gestionale e la corretta attuazione delle finalità istituzionali degli enti non profit.
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Giuseppe Moschella
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