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Liquidazioni periodiche IVA: entro quando

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello “comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis DL 78/2010). Sono esonerati dall'adempimento coloro che non siano obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Il modello andrà presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo trimestre del mese successivo ad ogni trimestre.

Per la comunicazione relativa al secondo trimestre, dovrà essere presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre potrà, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in. Tal caso, andrà presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Entro il 2 marzo (28 febbraio è un sabato) dovrà essere presentata la LIPE relativa al 4° trimestre 2025 e si potrà optare per l'invio unitamente alla dichiarazione IVA 2026.

Quanto alle modalità di trasmissione, è importante sottolineare che andrà preparato un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

  • i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati dell'eventuale dichiarante.

Per la creazione del file si potrà utilizzare l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate oppure con altro software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvato con provvedimento AdE del 21 marzo 2018).

Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:

  • un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
  • il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
  • la funzione di sigillo disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione trimestrale IVA può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Se si vuole essere sicuri che il file sia formalmente corretto, è possibile utilizzare l'apposito software di controllo. Il software di controllo è disponibile anche all'interno dell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle entrate.

Quando il file è pronto, per trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate, è necessario:

  • utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali IVA disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
  • utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
  • accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.

Obbligo di presentazione della comunicazione se non sono state registrate operazioni IVA?

Attenzione poi: qualora non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la comunicazione?

L'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

LIPE e dichiarazione IVA contestuale?

Si può evitare di presentare la LIPE del quarto trimestre qualora si decida di anticipare la trasmissione della dichiarazione IVA 2026 entro il termine del 2 marzo 2026, purché venga compilato il quadro VP. In tal caso, non occorre presentare autonomamente la comunicazione relativa al 4° trimestre siccome sarà già “contenuta” nel Modello IVA.

Infatti, l'anticipazione dell'adempimento della dichiarazione annuale IVA rappresenta una libera scelta del contribuente, che porta a beneficiare dell'esonero dall'obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Attenzione poi all'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati della LIPE siccome verrà irrogata una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2000 euro, ai sensi dell'art. 11 c. 2-ter D.Lgs. 471/97. La sanzione sarà ridotta della metà, quindi da 250 a 1000 euro, se entro 15 giorni dalla scadenza il contribuente:

  • effettua l'invio della LIPE non presentata, oppure
  • trasmette la corretta LIPE precedentemente inviata in modo errato.

Se nella dichiarazione annuale sono invece indicati dati inizialmente omessi oppure trasmessi in modo incompleto o errato nell'ambito della LIPE, si applicheranno le stesse sanzioni. Se le violazioni non sono sanate nemmeno nell'ambito della dichiarazione annuale, andrà presentata una integrativa versando sia la sanzione ex art. 5 D.Lgs. 471/97 e la relativa sanzione (art. 11 c. 2-ter D.Lgs. 471/97).

Va peraltro ricordata la possibilità di avvalersi del cd. ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) in caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati della LIPE, con possibilità di beneficiare della riduzione sanzionatoria di 500 euro (o 250 entro il 15° giorno) da 1/9 a ¼ a seconda di quando si procede alla regolarizzazione.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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