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La Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 5/D del 17 febbraio 2026 fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del Reg. UE 2026/261 relativo al progressivo divieto di importazione di gas naturale e GNL dalla Federazione Russa e al rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio delle dipendenze energetiche dell'Unione.

Il nuovo quadro regolatorio europeo nasce in risposta all'esigenza, più volte ribadita dal Consiglio europeo e formalizzata nella Roadmap “REPowerEU” del 2025, di eliminare in modo definitivo le vulnerabilità connesse alla dipendenza energetica da fonti russe.

Divieto e regime transitorio

Ai fini del regolamento, il Paese di produzione coincide con il luogo di estrazione del gas; se il gas, estratto altrove, viene liquefatto o rigassificato in Russia, la Federazione Russa è comunque considerata Paese di produzione. 

È vietata l'importazione via gasdotto di tutto il gas prodotto o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Russia, a prescindere dal fatto che entri nell'UE tramite Paesi terzi. Per il GNL, il divieto riguarda il gas prodotto in Russia, esportato dalla Russia o ottenuto da gas estratto in Russia, e si estende alle miscele, per la quota di contenuto di origine russa. 

Il regolamento prevede un regime transitorio con scadenze differenziate:

  • per i contratti a breve termine conclusi o modificati prima del 17 giugno 2025, il divieto per il GNL decorre dal 25 aprile 2026 e quello per il gas via pipeline dal 17 giugno 2026;
  • per i contratti a lungo termine, lo stop al GNL scatterà dal 1° gennaio 2027, mentre per il gas via gasdotto dal 30 settembre 2027, con possibile slittamento al 1° novembre 2027 per singoli Stati membri.

I contratti conclusi o modificati (oltre le modifiche ammesse) dopo il 17 giugno 2025 non beneficiano di esenzioni: il divieto si applica dal 18 marzo 2026. 

Autorizzazione preventiva

La circolare in commento introduce un sistema di autorizzazione preventiva per tutte le importazioni di gas e GNL interessate dal regolamento. In particolare: 

  1. importazioni di gas/GNL di produzione russa, o esportato direttamente o indirettamente dalla Russia, ancora ammesse in regime transitorio: domanda almeno un mese prima dell'ingresso nell'UE; 
  2. importazioni di gas/GNL di produzione non russa, provenienti da Paesi diversi da quelli esentati: richiesta almeno 5 giorni lavorativi prima, con obbligo di autorizzare sempre le miscele che contengano prodotto di Paesi non esenti; 
  3. importazioni da punti di interconnessione “critici” (come Strandzha): necessaria prova inequivoca del Paese di produzione, da fornire almeno 5 giorni prima.

L'importatore-dichiarante, o il suo rappresentante, è il soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione all'Ufficio delle dogane competente per il luogo di introduzione in libera pratica; per i soli operatori AEO è prevista la possibilità di una “autorizzazione unica” valida per più operazioni, a condizione che le modalità di trasporto restino invariate e che ogni variazione sia tempestivamente comunicata.

Ruolo degli uffici doganali e monitoraggio

Gli Uffici delle dogane verificheranno la completezza e coerenza della documentazione. In caso di documentazione completa, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 5 giorni (singola operazione) o entro 30 giorni (autorizzazione unica AEO). Qualora invece emergano dubbi sulla provenienza o il Paese di produzione, l'Ufficio potrà sospendere il procedimento, richiedere integrazioni (ad esempio dati AIS delle navi GNL, documenti di trasporto) e, in ultima istanza, negare o revocare l'autorizzazione. 

Per la tracciabilità, sono previsti specifici codici documento da inserire nelle dichiarazioni doganali (per autorizzazioni singole, autorizzazioni uniche e importazioni da Paesi esentati). Gli uffici periferici dovranno inoltre inviare mensilmente elenchi riepilogativi delle autorizzazioni rilasciate e revocate nonché delle operazioni di transito e deposito, che saranno aggregati e trasmessi alla Direzione Antifrode e alla Direzione Dogane. 

Fonte: Circ. AD 17 febbraio 2026 n. 5/D

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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