La Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 5/D del 17 febbraio 2026 fornisce le indicazioni operative per l'attuazione del Reg. UE 2026/261 relativo al progressivo divieto di importazione di gas naturale e GNL dalla Federazione Russa e al rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio delle dipendenze energetiche dell'Unione.
Il nuovo quadro regolatorio europeo nasce in risposta all'esigenza, più volte ribadita dal Consiglio europeo e formalizzata nella Roadmap “REPowerEU” del 2025, di eliminare in modo definitivo le vulnerabilità connesse alla dipendenza energetica da fonti russe.
Divieto e regime transitorio
Ai fini del regolamento, il Paese di produzione coincide con il luogo di estrazione del gas; se il gas, estratto altrove, viene liquefatto o rigassificato in Russia, la Federazione Russa è comunque considerata Paese di produzione.
È vietata l'importazione via gasdotto di tutto il gas prodotto o esportato, direttamente o indirettamente, dalla Russia, a prescindere dal fatto che entri nell'UE tramite Paesi terzi. Per il GNL, il divieto riguarda il gas prodotto in Russia, esportato dalla Russia o ottenuto da gas estratto in Russia, e si estende alle miscele, per la quota di contenuto di origine russa.
Il regolamento prevede un regime transitorio con scadenze differenziate:
I contratti conclusi o modificati (oltre le modifiche ammesse) dopo il 17 giugno 2025 non beneficiano di esenzioni: il divieto si applica dal 18 marzo 2026.
Autorizzazione preventiva
La circolare in commento introduce un sistema di autorizzazione preventiva per tutte le importazioni di gas e GNL interessate dal regolamento. In particolare:
L'importatore-dichiarante, o il suo rappresentante, è il soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione all'Ufficio delle dogane competente per il luogo di introduzione in libera pratica; per i soli operatori AEO è prevista la possibilità di una “autorizzazione unica” valida per più operazioni, a condizione che le modalità di trasporto restino invariate e che ogni variazione sia tempestivamente comunicata.
Ruolo degli uffici doganali e monitoraggio
Gli Uffici delle dogane verificheranno la completezza e coerenza della documentazione. In caso di documentazione completa, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 5 giorni (singola operazione) o entro 30 giorni (autorizzazione unica AEO). Qualora invece emergano dubbi sulla provenienza o il Paese di produzione, l'Ufficio potrà sospendere il procedimento, richiedere integrazioni (ad esempio dati AIS delle navi GNL, documenti di trasporto) e, in ultima istanza, negare o revocare l'autorizzazione.
Per la tracciabilità, sono previsti specifici codici documento da inserire nelle dichiarazioni doganali (per autorizzazioni singole, autorizzazioni uniche e importazioni da Paesi esentati). Gli uffici periferici dovranno inoltre inviare mensilmente elenchi riepilogativi delle autorizzazioni rilasciate e revocate nonché delle operazioni di transito e deposito, che saranno aggregati e trasmessi alla Direzione Antifrode e alla Direzione Dogane.
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