Con la Risp. AE 16 febbraio 2026 n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una società intenzionata a fornire ai propri dipendenti e-bike in leasing per uso promiscuo, con l'obiettivo di favorire gli spostamenti casa-lavoro e ridurre l'impatto ambientale.
Sotto il profilo dell'IVA, l'Agenzia ha chiarito che le e-bike con potenza fino a 0,25 KW e velocità massima di 25 km/h sono equiparate ai velocipedi e non ai "veicoli stradali a motore". Di conseguenza, l'imposta assolta dalla società sui canoni di leasing per mezzi destinati all'uso personale dei dipendenti risulta indetraibile, mancando un nesso diretto con operazioni soggette ad imposta da parte dell'azienda.
Per quanto riguarda le imposte dirette, l'uso dell'e-bike può rientrare nelle agevolazioni previste dall'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'utilizzo di opere e servizi con finalità di utilità sociale. Tuttavia, affinché l'esenzione sia valida, devono essere rispettate condizioni rigorose:
i servizi devono essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;
l'erogazione deve avvenire esclusivamente in natura e non tramite rimborsi in denaro;
il dipendente deve restare estraneo al rapporto economico tra l'azienda e il fornitore del leasing.
L'Agenzia ha inoltre sottolineato che il percorso casa-lavoro è considerato uso personale. Tuttavia, programmi di mobilità sostenibile che includono il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei mezzi per ridurre i costi sociali del trasporto possono rientrare nel perimetro del welfare esente, purché inseriti in un piano aziendale ben strutturato che risponda anche agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti.
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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