Quadro nazionale: indagini bancarie e presunzioni legali
Nel sistema interno le indagini bancarie sono disciplinate, in via principale, dagli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati relativi a conti correnti, movimentazioni e rapporti finanziari del contribuente tramite richieste rivolte direttamente agli intermediari, inclusi istituti di credito e operatori finanziari. La richiesta è atto endoprocedimentale, non preceduto da autorizzazione giurisdizionale e non autonomamente impugnabile, essendo sindacabile solo “a valle” nell'ambito dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
L'art. 32 configura una presunzione legale relativa di imputazione a ricavi (o operazioni rilevanti ai fini Iva) dei versamenti e, entro certi limiti soggettivi, anche dei prelevamenti non giustificati che emergono dai conti bancari, demandando al contribuente l'onere di fornire prova contraria puntuale per ogni singola movimentazione. Tale presunzione – secondo un filone costante della Cassazione, ribadito da ultime ordinanze sino almeno al 2025 – non necessita del vaglio dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle presunzioni semplici, proprio perché ha natura legale e opera automaticamente una volta accertata la movimentazione non giustificata.
Sul piano probatorio, la Cassazione ha chiarito che il contribuente può vincere la presunzione anche tramite presunzioni semplici, ma solo ove esse siano specifiche, coerenti e idonee a spiegare ogni singola operazione contestata, escludendone l'attinenza a redditi imponibili; resta tuttavia precluso al giudice il potere di “ridisegnare” il contenuto della presunzione legale, che continua a porre in capo al contribuente un onere argomentativo particolarmente gravoso. In giurisprudenza è stata inoltre esclusa in più occasioni la nullità automatica dell'accertamento per il solo fatto che i dati siano stati acquisiti senza la prescritta autorizzazione interna, richiedendosi al contribuente la prova di un concreto pregiudizio ad un interesse costituzionalmente protetto.
La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia
Nel caso Ferrieri e Bonassisa i ricorrenti erano destinatari di richieste dell'Agenzia delle Entrate volte ad ottenere dalle banche informazioni sui conti correnti e sulle movimentazioni bancarie relative a determinati periodi d'imposta, nell'ambito di verifiche fiscali sfociate in accertamenti tributari. Le banche avevano comunicato ai clienti di aver ricevuto tali richieste, in assenza tuttavia di un previo controllo giurisdizionale o di un vaglio esterno sulle ragioni dell'accesso e sull'ampiezza dei dati richiesti.
La Corte EDU ha innanzitutto qualificato l'accesso e l'esame dei dati bancari – ivi inclusi saldi, storici delle transazioni e operazioni finanziarie – come “ingerenza” nella vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, richiamando una consolidata giurisprudenza che equipara i dati bancari a dati personali meritevoli di elevata tutela. Pur riconoscendo che l'obiettivo perseguito – la lotta all'evasione fiscale – costituisce uno scopo legittimo di interesse generale, la Corte ha ritenuto che il quadro normativo e applicativo italiano non soddisfi i requisiti di legalità e proporzionalità richiesti dall'art. 8.
In particolare, la Corte ha ravvisato una violazione “sistemica” dell'art. 8, fondata su tre profili: l'assenza di condizioni legali sufficientemente chiare e prevedibili per autorizzare l'accesso ai conti bancari; la mancanza di un controllo giurisdizionale preventivo o comunque tempestivo sulla decisione di acquisire i dati; l'inefficacia dei rimedi interni, non consentendo al contribuente un ricorso effettivo e immediato contro l'ingerenza. La pronuncia è stata adottata ai sensi dell'art. 46 CEDU, con esplicito richiamo alla necessità di misure generali e strutturali da parte dello Stato italiano per adeguare il sistema, attribuendole quindi una valenza “rafforzata” sul piano degli obblighi di conformazione.
Confronto con la giurisprudenza nazionale sulle indagini bancarie
Il primo punto di frizione riguarda la qualificazione dell'atto di richiesta dati: la Cassazione ha ripetutamente affermato che la decisione dell'amministrazione di procedere ad indagini bancarie costituisce atto meramente endoprocedimentale, non soggetto a controllo giudiziario ex ante né impugnabile autonomamente, dovendo il contribuente attendere l'eventuale emissione dell'avviso di accertamento per far valere le proprie doglianze, incluse quelle attinenti alla legittimità dell'acquisizione dei dati. La Corte EDU, invece, qualifica l'ingerenza come pienamente perfezionata già nella fase di accesso ai dati bancari, ritenendo necessario che lo Stato appronti un controllo preventivo o immediatamente successivo, affidato ad un organo indipendente, e un rimedio effettivo direttamente avverso la misura di accesso.
In secondo luogo, mentre nell'ordinamento interno la legittimità dell'accesso viene spesso ricondotta alla sola sussistenza delle condizioni generali per l'avvio di un'attività istruttoria fiscale – senza una tipizzazione delle soglie, dei limiti temporali e dell'oggetto dei dati acquisibili – la Corte EDU richiede che la “base legale” sia sufficientemente accessibile, prevedibile e qualitativamente determinata, in modo da delimitare in concreto l'estensione del potere e di prevenire abusi. La giurisprudenza nazionale ha tollerato anche prassi di richieste molto ampie e generiche, talvolta prive di una specifica motivazione puntuale per ciascun rapporto bancario, mentre la sentenza Ferrieri e Bonassisa segnala la necessità di condizioni sostanziali e procedurali più stringenti per l'accesso.
Da ultimo, il regime probatorio delle indagini bancarie, così come plasmato dalla Cassazione, enfatizza l'efficacia delle presunzioni legali fondate sui dati acquisiti, riducendo lo spazio di scrutinio del giudice sul “percorso” che ha condotto a quell'acquisizione: anche nei casi di accesso non autorizzato, non è ritenuto sufficiente il mero vizio della fase istruttoria per travolgere l'accertamento, salvo specifica dimostrazione di un pregiudizio concreto. La Corte EDU, al contrario, considera il difetto di adeguate garanzie in fase di accesso come vizio in sé lesivo dell'art. 8, prescindendo dalla prova di un danno ulteriore e sottolineando il carattere strutturale dell'asimmetria fra contribuente e Amministrazione nell'accesso alle informazioni bancarie.
Possibili ricadute sulla giurisprudenza di Cassazione
La qualificazione della violazione come “sistemica” e l'esplicito richiamo all'art. 46 CEDU rendono difficilmente sostenibile, in prospettiva, una mera continuità della giurisprudenza di legittimità sugli accertamenti fondati su indagini bancarie, imponendo alla Cassazione un'opera di “rilettura convenzionalmente orientata” dell'art. 32 DPR 600/73 e delle relative garanzie procedurali. In primo luogo, è prevedibile che la Suprema Corte sarà chiamata a rivalutare la natura endoprocedimentale e non impugnabile della richiesta di dati bancari, quantomeno riconoscendo la possibilità di un sindacato giurisdizionale anticipato o di un ampliamento dei vizi deducibili contro l'atto impositivo in relazione al difetto di base legale e di proporzionalità dell'accesso.
In secondo luogo, la Cassazione potrebbe rimodulare il proprio orientamento sulla “irrilevanza” del vizio di autorizzazione o di motivazione dell'accesso, attribuendo rilievo maggiore al rispetto delle garanzie procedurali richieste dall'art. 8 CEDU e giungendo, in ipotesi, a qualificare come illegittimo l'uso processuale di dati bancari acquisiti in violazione di tali garanzie, con possibili effetti di inutilizzabilità probatoria o di invalidità derivata dell'accertamento. Sul fronte delle presunzioni, la Corte potrebbe valorizzare il canone di proporzionalità, imponendo un controllo più penetrante sul rapporto tra ampiezza dell'ingerenza (numero di conti, arco temporale, dettaglio delle operazioni) ed entità del sospetto fiscale, nonché sul bilanciamento fra automatismo presuntivo e diritto alla riservatezza del contribuente.
Non va escluso, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità, anche nell'ottica del dialogo con il legislatore, inizi a delineare standard minimi di motivazione delle richieste di indagini bancarie – ad esempio imponendo la specificazione dei presupposti fattuali, dei rapporti interessati e del perimetro temporale – quale condizione per la validità dell'accesso e per l'utilizzabilità delle risultanze. La stessa impostazione sull'onere della prova, oggi fortemente sbilanciata sul contribuente, potrebbe essere oggetto di un riequilibrio, riducendo la portata “onnicomprensiva” della presunzione legale e richiedendo all'Amministrazione un maggior grado di selettività e individualizzazione delle contestazioni fondate sui dati bancari.
Prospettive sistemiche e ruolo del legislatore
Sebbene molte delle ricadute della sentenza Ferrieri e Bonassisa richiedano un intervento legislativo – in termini di controllo giurisdizionale preventivo, di precisazione delle condizioni di accesso e di configurazione di rimedi effettivi – la Cassazione conserva un margine significativo per orientare in senso convenzionalmente conforme l'interpretazione delle norme vigenti. È verosimile che, in assenza di tempestivi adeguamenti normativi, la Suprema Corte si trovi a gestire un contenzioso crescente in cui i contribuenti invocheranno la violazione dell'art. 8 CEDU per contestare sia la legittimità degli accessi bancari sia l'utilizzabilità delle relative risultanze, con il rischio di soluzioni disomogenee e di ulteriore frizione con la giurisprudenza europea.
Per evitare un “doppio binario” fra diritto interno e diritto convenzionale, sarà quindi centrale il ruolo della Cassazione nel definire, già nella fase interpretativa, nuovi standard di legalità, proporzionalità e tutela giurisdizionale in materia di indagini bancarie, superando la logica di mera efficienza accertativa che ha sinora caratterizzato la disciplina dell'art. 32 DPR 600/73. In questa prospettiva, la sentenza Ferrieri e Bonassisa non rappresenta soltanto una condanna individuale, ma l'occasione per ripensare complessivamente il rapporto fra poteri istruttori dell'Amministrazione e diritti fondamentali del contribuente, ponendo le basi per una futura stagione della giurisprudenza di legittimità più attenta al canone convenzionale di protezione della vita privata.
Fonte: Cass. n. 2510/2026
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