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Il caso

Un lavoratore all'estero ma residente fiscalmente in Italia viene retribuito con premi e stock options tassati con il sistema delle retribuzioni convenzionali; il lavoratore chiede se l'imposizione mediante il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8bis, del TUIR assorbe ed esaurisce la tassazione italiana a suo carico del reddito di lavoro dipendente percepito nel:

  1. 2024, a fronte dell'esercizio delle stock options maturate dal mese di dicembre 2016 al mese di giugno 2019;
  2. 2025, a fronte dell'assegnazione a titolo gratuito delle azioni della Società estera, per effetto del raggiungimento degli obiettivi previsti per il performance periodo compreso tra il mese di luglio 2022 e il mese di giugno 2025.

La soluzione delle Entrate

L'agenzia (Risp. 12 febbraio 2026 n. 37) premette innanzitutto che rientrano nella definizione di reddito da lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti (come, per quanto di interesse nel caso di specie, stock options e performance shares), stimati in base al loro ''valore normale'', così come determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

L'articolo 51, comma 8 bis, del TUIR, in deroga alle regole ordinarie di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente, prevede che «il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con apposito decreto del ministero del Lavoro.

Tale criterio di determinazione del reddito si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia.

Per l'applicazione di questo criterio è necessario che il soggetto che presta la propria attività lavorativa all'estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del lavoro fissa le retribuzioni convenzionali che sono previste esclusivamente per il settore privato.

Pertanto, la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all'applicazione del particolare regime.

Tanto premesso, si ricorda che una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate in funzione dell'attività di lavoro dipendente non devono essere oggetto di autonoma tassazione.

L'Istante dovrà, invece, assoggettare a tassazione nel nostro Paese il fringe benefit derivante dall'esercizio nel 2024 delle stock options maturate dal mese di giugno al mese di novembre 2016 in quanto, sulla base di quanto dichiarato, il reddito di lavoro dipendente relativo a tale periodo non è stato assoggettato a tassazione secondo il criterio delle retribuzioni convenzionali.

Fonte: Risp. Interpello AE 12 febbraio 2026 n. 37

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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