L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 10 febbraio 2026 n. 27, ha fornito precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 192/2024, riguardante l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d'imposta. Il caso esaminato riguarda una società (ALFA) intenzionata ad affrancare una riserva costituita nel 2008 e, contestualmente, a optare per il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR.
Decorrenza degli effetti dell'affrancamento
L'Agenzia ha chiarito che l'opzione per l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nel Modello Redditi SC 2025 relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Di conseguenza:
gli effetti della rimozione del vincolo di sospensione d'imposta decorrono dal 31 dicembre 2024;
la riserva affrancata confluisce nel saldo finale delle riserve di utili al termine dell'esercizio 2024;
in caso di distribuzione ai soci a partire dal 1° gennaio 2025, l'importo sarà assoggettato esclusivamente alla tassazione ordinaria prevista per i dividendi.
Validità della dichiarazione tardiva e ravvedimento
Un punto fondamentale della risposta riguarda le modalità formali per esercitare l'opzione:
dichiarazione tardiva: l'affrancamento può essere validamente esercitato anche tramite una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario;
versamenti insufficienti: l'omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (pari al 10%) non impedisce il perfezionamento dell'opzione. È possibile integrare il pagamento avvalendosi del ravvedimento operoso.
Trasparenza fiscale e profili antiabuso
In merito al quesito sull'eventuale abuso del diritto derivante dalla combinazione di affrancamento e trasparenza fiscale, l'Agenzia ha ritenuto la valutazione assorbita. Poiché gli effetti dell'affrancamento si producono al 31 dicembre 2024, la riserva risulta già "affrancata" (ovvero trasformata in riserva di utili) al momento in cui l'opzione per la trasparenza diventa efficace (1° gennaio 2025). Pertanto, la successiva distribuzione ai soci seguirà le regole ordinarie, escludendo vantaggi indebiti derivanti dalla sovrapposizione dei due istituti.
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