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Premessa

Con l'istanza di interpello 9 febbraio 2026 n. 25 vengono chiesti chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ­ ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

Quesito

Un'impresa individuale (qualificata quale microimpresa secondo la definizione di cui alla Direttiva (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 e di essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese) esercente l'attività agricola di produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che adotta un “regime di contabilità semplificata” e che determina il reddito su base catastale chiede chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione della disciplina del credito di imposta ZES Unica agricola per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno. Gli investimenti previsti in nuovi macchinari incrementano la capacità produttiva e migliorano l'efficienza del ciclo produttivo: l'acquisizione degli stessi avviene mediante contratti di locazione finanziaria con possibilità di riscatto del bene (leasing) e risultano conformi all'art. 14 del Regolamento (UE) 2022/2472 in quanto funzionali al “miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola”, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione.

Viene chiesto se tra i beneficiari del credito di imposta ZES Unica agricola vi rientri anche il soggetto che determina il reddito su base catastale e adotta il regime di contabilità semplificata.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 16-­bis del DL 124/2023 ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti (effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 [e anche quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 544, lett. b) della L. 207/2024]) in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica, che comprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia: le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa previsto sono state definite con DM 18 settembre 2024.

L'Agenzia ricorda che l'art. 2, comma 1, DM 18 settembre 2024 prevede che la disciplina agevolativa in parola si applichi alle:

  1. le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE;
  2. le imprese attive nel settore forestale;
  3. le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Il successivo comma 2 specifica che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo “indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato” purché già operative nella ZES Unica senza alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d'imposta in parola.

In conclusione l'Agenzia precisa, alla luce del predetto quadro normativo, che tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione in esame siano compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (i titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR) adottando il “regime di contabilità semplificata”, sempreché rientrino tra le imprese individuate dall'art. 2, comma 1, del DM 18 settembre 2024.

Fonte: Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 25

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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