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  • Tempo di lettura 2 min.

Una professionista (medico), già in regime forfetario, ha manifestato l'intenzione di costituire una "rete-contratto pura" con altri due colleghi per condividere la gestione di personale dipendente in regime di codatorialità. Il dubbio sollevato riguardava la compatibilità di tale partecipazione con le clausole ostative del regime di vantaggio, specificamente quella che vieta la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni o il controllo di S.r.l. che esercitano attività riconducibili a quella del contribuente.

La ratio della causa ostativa

L'Agenzia ricorda che il divieto di partecipazione mira a evitare due rischi principali:

  • l'assoggettamento a due diversi regimi di tassazione per redditi appartenenti alla stessa categoria imputabili allo stesso soggetto;
  • il frazionamento artificioso delle attività d'impresa o di lavoro autonomo per ridurre il carico fiscale.

Perché la rete-contratto è ammessa

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria, la rete-contratto (ai sensi dell'art. 3 DL 5/2009) presenta caratteristiche che non contrastano con il regime forfetario:

  • assenza di soggettività tributaria: l'adesione al contratto non crea un nuovo ente fiscale né estingue la soggettività dei singoli partecipanti;
  • imputazione diretta: costi e ricavi derivanti dal programma di rete sono imputati "pro-quota" direttamente ai singoli professionisti e indicati nelle loro rispettive dichiarazioni dei redditi;
  • nessun frazionamento: poiché le operazioni sono direttamente riferibili ai retisti, non si verifica l'effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende colpire.

In conclusione, il professionista può partecipare alla rete e permanere nel regime forfetario, a condizione che la rete non si trasformi, nei fatti, in una società di fatto. Se l'attività comune dovesse essere riqualificata come esercizio di una società commerciale di fatto, la causa ostativa tornerebbe a operare, comportando l'esclusione dal regime agevolato. 

Fonte: Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 24

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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