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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 22, chiarisce il regime fiscale delle trattenute operate dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sugli incentivi GSE. Se finalizzate esclusivamente alla copertura dei costi operativi e alla tenuta dell'equilibrio economico-finanziario, tali somme non costituiscono ricavi commerciali né sono soggette a IVA, a patto che non offrano servizi aggiuntivi ai soci.

Il caso: la gestione dei costi nelle CER

Un Ente del Terzo Settore (ETS), operante come soggetto organizzatore e gestore di una Comunità Energetica Rinnovabile, ha interpellato l'Amministrazione Finanziaria in merito alla corretta qualificazione fiscale delle somme trattenute sugli incentivi erogati dal GSE (Tariffa Premio e Contributo ARERA).

L'ente ha rappresentato la necessità di trattenere una quota di tali incentivi per coprire le maggiori spese di gestione tecnica e amministrativa derivanti dal servizio di "Autoconsumo Diffuso", qualora le quote associative ordinarie non fossero sufficienti a garantire l'equilibrio di bilancio.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha confermato la natura non commerciale di tali trattenute, basandosi sulla seguente analisi:

  • assenza di sinallagma: la trattenuta non configura una "prestazione specifica" o la vendita di un bene, poiché non garantisce ai soci alcun vantaggio o servizio extra rispetto alla partecipazione istituzionale alla CER;

  • equivalenza finanziaria: l'operazione produce effetti analoghi a un versamento integrativo della quota associativa annuale richiesto a conguaglio, pratica già considerata non commerciale;

  • finalità istituzionale: l'attività di produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo è classificata come attività di "interesse generale" per gli Enti del Terzo Settore.

Quadro normativo e tempistiche

Il trattamento fiscale segue l'evoluzione della riforma del Terzo Settore:

  • fino al 2025: si applicava l'art. 148 TUIR , che escludeva dalla formazione del reddito le quote e i contributi associativi versati per fini istituzionali;

  • dal 2026: è entrato a pieno regime l'art. 79 del Codice del Terzo Settore (CTS), che conferma la natura non commerciale delle attività svolte verso gli associati in conformità alle finalità dell'ente.

Rilevanza IVA e redditi dei soci

L'Agenzia ha inoltre precisato che:

  • esclusione IVA: poiché manca il requisito oggettivo (non c'è un rapporto di scambio diretto per un servizio specifico), le trattenute sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA;
  • vendita di energia eccedente: resta ferma la rilevanza fiscale per i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia immessa in rete (non autoconsumata). In questo caso, la tassazione in capo al singolo socio avviene sull'intero importo erogato dal GSE, senza poter dedurre la trattenuta operata dalla CER per le spese generali . 

Fonte: Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 22

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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