L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 9 febbraio 2026 n. 22, chiarisce il regime fiscale delle trattenute operate dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sugli incentivi GSE. Se finalizzate esclusivamente alla copertura dei costi operativi e alla tenuta dell'equilibrio economico-finanziario, tali somme non costituiscono ricavi commerciali né sono soggette a IVA, a patto che non offrano servizi aggiuntivi ai soci.
Il caso: la gestione dei costi nelle CER
Un Ente del Terzo Settore (ETS), operante come soggetto organizzatore e gestore di una Comunità Energetica Rinnovabile, ha interpellato l'Amministrazione Finanziaria in merito alla corretta qualificazione fiscale delle somme trattenute sugli incentivi erogati dal GSE (Tariffa Premio e Contributo ARERA).
L'ente ha rappresentato la necessità di trattenere una quota di tali incentivi per coprire le maggiori spese di gestione tecnica e amministrativa derivanti dal servizio di "Autoconsumo Diffuso", qualora le quote associative ordinarie non fossero sufficienti a garantire l'equilibrio di bilancio.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha confermato la natura non commerciale di tali trattenute, basandosi sulla seguente analisi:
assenza di sinallagma: la trattenuta non configura una "prestazione specifica" o la vendita di un bene, poiché non garantisce ai soci alcun vantaggio o servizio extra rispetto alla partecipazione istituzionale alla CER;
equivalenza finanziaria: l'operazione produce effetti analoghi a un versamento integrativo della quota associativa annuale richiesto a conguaglio, pratica già considerata non commerciale;
finalità istituzionale: l'attività di produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo è classificata come attività di "interesse generale" per gli Enti del Terzo Settore.
Quadro normativo e tempistiche
Il trattamento fiscale segue l'evoluzione della riforma del Terzo Settore:
fino al 2025: si applicava l'art. 148 TUIR , che escludeva dalla formazione del reddito le quote e i contributi associativi versati per fini istituzionali;
dal 2026: è entrato a pieno regime l'art. 79 del Codice del Terzo Settore (CTS), che conferma la natura non commerciale delle attività svolte verso gli associati in conformità alle finalità dell'ente.
Rilevanza IVA e redditi dei soci
L'Agenzia ha inoltre precisato che:
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Maurizio Maraglino Misciagna
- Dottore commercialista e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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