Il caso Florio e Bassignana: un eccesso di rigore sanzionatorio
La pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nel caso Florio e Bassignana contro Italia (ricorsi n. 34324/15 e 65192/16) segna un punto di svolta fondamentale nel rapporto tra giustizia penale e contabile in Italia. Al centro della disputa vi è la legittimità del cumulo integrale di due misure distinte, ma potenzialmente incidenti sul medesimo patrimonio: la confisca del prezzo o del profitto del reato ordinata dal giudice penale e il risarcimento del danno stabilito dalla Corte dei Conti a favore della pubblica amministrazione.
I protagonisti della vicenda sono cittadini italiani coinvolti in procedimenti giudiziari per gravi reati contro la pubblica amministrazione: da un lato i Florio, condannati per associazione a delinquere, corruzione e truffa in relazione a consulenze ingiustificate presso la Procura di Milano tra il 1997 e il 2005; dall'altro Bassignana, un ex funzionario della Valle d'Aosta condannato per corruzione legata all'aggiudicazione di lavori pubblici dopo le alluvioni del 2000.
Il conflitto tra finalità punitiva e riparatoria
La questione giuridica sottoposta alla Corte EDU riguarda la doppia natura della confisca penale, alla quale la Corte dei Conti italiana ha tradizionalmente attribuito una funzione meramente punitiva (considerand...
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