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L'INPS con Circ. 5 febbraio 2026 n. 12 interviene a chiarire le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 alla disciplina del Fondo di Tesoreria del trattamento di fine rapporto, che amplia progressivamente l'obbligo di conferimento delle quote di TFR e che incide in modo significativo sulla gestione di cassa delle aziende.

La nuova gestione della tesoreria

Sotto il profilo soggettivo, resta fermo che la disciplina del Fondo di Tesoreria continua ad applicarsi esclusivamente ai rapporti di lavoro regolati dall'art. 2120 del c.c. Sono pertanto interessati tutti i datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici privatizzati, mentre restano esclusi i datori di lavoro domestico e, in linea generale, le Pubbliche amministrazioni, salvo i casi in cui il rapporto sia integralmente disciplinato dal diritto comune. L'obbligo di conferimento delle quote di TFR ricorre ogniqualvolta il lavoratore non aderisca alle forme pensionistiche complementari e il datore di lavoro risulti in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa. Da segnalare che la tesoreria assume natura contributiva e ha rilevanza per il rilascio del DURC.

L'innovazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda però il criterio di determinazione di tali requisiti. A partire dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge non solo per i datori di lavoro che superano la soglia occupazionale nel primo anno di attività, ma anche per quelli che raggiungono determinate dimensioni negli anni successivi. Per il biennio 2026-2027 la soglia è fissata a 60 dipendenti, per il periodo 2028-2031 continua ad applicarsi il limite ordinario di 50 dipendenti, mentre dal 1° gennaio 2032 l'obbligo sarà esteso alle aziende con almeno 40 dipendenti.

La verifica sull'anno civile precedente

La circolare assume particolare rilevanza interpretativa, chiarendo in modo esplicito che la verifica della soglia dimensionale deve essere effettuata facendo riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato. L'INPS precisa che per “anno solare precedente” deve intendersi l'anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, allineando in questo modo il concetto alla prassi amministrativa già consolidata in ambito contributivo.

Per chi legge, in maniera tecnica, gli interventi normativi, non può che far “sorridere” il fatto che l'anno solare muti in anno civile con un semplice intervento di prassi.

Questa trasformazione amministrativa produce effetti rilevanti sul piano applicativo, infatti, per stabilire se un datore di lavoro sia tenuto al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria nel corso del 2026, occorre guardare esclusivamente alla media dei dipendenti in forza nel 2025. Eventuali incrementi occupazionali intervenuti nel corso del 2026, anche se significativi, non determinano l'insorgenza immediata dell'obbligo, che potrà scattare solo a partire dal 2027, sulla base della media riferita all'anno 2026.

Si tratta di una lettura che rafforza la distinzione tra competenza del periodo di paga, rilevante ai fini dell'accantonamento del TFR, e anno di riferimento per la verifica del requisito dimensionale, che resta ancorato a un dato storico, già cristallizzato. L'INPS esclude così qualsiasi interpretazione fondata su annualità mobili o su esercizi “a cavallo”, privilegiando una nozione di anno solare che risulta sicuramente più gestibile. Occorre tenere presente che l'ingresso dell'azienda nel sistema del Fondo di Tesoreria ha carattere definitivo, non essendo prevista la possibilità di fuoriuscirne una volta maturato l'obbligo.

L'INPS dedica ampio spazio anche alla posizione delle aziende di nuova costituzione, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente. In tali casi, infatti, il raggiungimento della media di 50 dipendenti già nell'anno di avvio dell'attività fa sorgere immediatamente l'obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi.

Istruzioni operative

I datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono richiedere il codice di autorizzazione “1R” sulle posizioni contributive INPS e provvedere al versamento mensile delle quote di TFR entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, con le stesse modalità previste per la contribuzione previdenziale obbligatoria.

A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'INPS l'apposita dichiarazione relativa al requisito dimensionale, mediante la compilazione e l'invio del Modello "SC34", disponibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale dell'Istituto, fermo restando il potere di verifica successiva da parte dell'ente.

Le aziende che maturano l'obbligo contributivo in forza delle nuove disposizioni sono ammesse a regolarizzare le quote arretrate entro il termine del sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, in poche parole il 16 maggio, utilizzando nel flusso UniEmens il nuovo codice causale “CF05”, appositamente istituito per il versamento degli arretrati TFR riferiti alla Legge di Bilancio 2026. Tale intervento si rende necessario anche per lo scarso preavviso gestito in questa modifica normativa, seguita dall'intervento di prassi in commento, che arriva in chiusura delle paghe del mese di gennaio.

Restano confermate, infine, le misure compensative già previste dall'ordinamento, tra cui l'esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR e la riduzione contributiva dello 0,28 per cento, applicabile in proporzione alle quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Francesco Geria

- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

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