Adeguamento delle retribuzioni convenzionali I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non sono associati in cooperativa sono tenuti a versare all'INPS un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Circ. 3 febbraio 2026 n. 11). L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,4%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 - dicembre 2025. Pertanto, per l'anno 2026, la misura del salario giornaliero convenzionale risulta come segue: Anno 2026 Retribuzione convenzionale Misura giornaliera € 32,30 Misura mensile (25 gg.) € 808 Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per l'anno 2026, i contributi dovuti dai pescatori autonomi. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e anche per l'anno 2026 nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%. Tale aliquota risulta determinata come segue: Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione Base 0,11 0,007383 Adeguamento 14,79 0,992617 Totale 14,90 1 Il contributo mensile per l'anno 2026 risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale è pari a 120,39 euro così suddiviso: F.P.L.D. Contributo mensile Base € 0,89 Adeguamento € 119,50 Totale € 120,39 Sgravio contributivo A decorrere dal mese di gennaio 2026, le imprese in questione possono fruire di un particolare beneficio contributivo nella misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nell'anno 2026 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 67,04 euro così suddiviso: F.P.L.D. Contributo mensile Base € 0,5 Adeguamento € 66,54 Totale € 67,04 Modalità di versamento Il versamento del contributo deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. Fonte: Circ. INPS 3 febbraio 2026 n. 11
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