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Aliquota contributiva per la Gestione separata per l'anno 2026

Per l'anno 2026 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è stabilita al 33%.

A questa si devono aggiungere altre aliquote:

  • 0,50% dovuta per contribuzione alla maternità, assegni familiari e malattia;
  • 0,22% in attuazione dall'art. 7 Decreto ministeriale 12 luglio 2007;
  • 1,31% riferito alla DIS-COLL ovvero l'indennità di “disoccupazione” riferita ai collaboratori. Quest'ultima aliquota si applica anche a coloro che ricevono compensi come amministratori, sindaci o revisori di società, dottorandi, assegnisti e borsisti, anche se non beneficiano direttamente della DIS-COLL.

L'INPS precisa come, per il calcolo dei contributi, l'aliquota complessiva (comprensiva di IVS e aliquote aggiuntive) “deve essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell'individuazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”. Fanno eccezione i compensi erogati ai dottorandi, per i quali valgono regole specifiche.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2026 è confermata al 24%.

Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo

Per il 2026, l'aliquota contributiva per i collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, è stabilita al 25% ai fini IVS.

La contribuzione si applica al superamento dei 5.000 euro annui di compenso (erogati secondo il criterio di cassa). Si ricorda che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione IVS sarà calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Nel ricordare come l'art. 37 D.Lgs. 36/2021 disciplini la tutela previdenziale dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente a oggetto attività amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, si precisa come per questi lavoratori sia prevista l'assicurazione presso la Gestione separata, con obbligo contributivo al superamento dei 5.000 euro annui e calcolo della contribuzione sul 50% dell'imponibile fino al 2027.

Oltre all'aliquota IVS, sono dovute aliquote aggiuntive per maternità, assegni familiari, malattia e DIS-COLL, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro annui.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota per il 2026 è del 24%, con le stesse modalità di calcolo sul 50% dell'imponibile fino al 2027.

Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività sportiva dilettantistica al di fuori dell'orario di lavoro, con un'aliquota IVS del 24% se assicurati presso altre forme di previdenza.

Aliquote contributive e di computo per professionisti

Per il 2026, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza né pensionati, sono le seguenti:

  • l'aliquota contributiva IVS è stabilita al 25%, come previsto dalla L. 232/2016;
  • a questa, deve aggiungersi lo 0,72% per maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
  • nonché un'ulteriore aliquota dello 0,35% per l'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Quest'ultima aliquota si applica sul reddito di lavoro autonomo con gli stessi criteri previsti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per i titolari di reddito autonomo pensionati o assicurati presso altre previdenze obbligatorie, l'aliquota per il 2026 è confermata al 24%.

Ripartizione dell'onere contributivo

Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo, tra collaboratore e committente, la stessa è stabilizzata nella misura di un terzo a carico del primo e due terzi al secondo.

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente che dovrà eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello “F24” telematico per i datori privati (una deroga al principio di competenza, consolidato per quanto al rapporto di lavoro subordinato).

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026). L'acconto per l'anno di imposta 2026 dovrà essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2025.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026

L'INPS ricorda altresì come:

  • i compensi percepiti dai collaboratori entro il 31 dicembre 2025, anche se pagati nel 2026, sono considerati percepiti nel periodo d'imposta precedente. Di conseguenza, il versamento dei contributi per questi collaboratori si riferisce a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 e devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2025;
  • per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento dei contributi relativi ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2026, si fa riferimento a quanto già chiarito nella circ. 8 gennaio 2002 n. 10.

Massimale e minimale anno 2026

Per il 2026, il massimale stabilito dall'ente è di euro 122.295,00 mentre, diversamente, il minimale di reddito per il 2026 risulta essere pari ad euro 18.808,00.

Fonte: Circ. INPS 3 febbraio 2026 n. 8

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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