L'INPS, con Circ. 3 febbraio 2026 n. 10, fornisce le indicazioni operative per la gestione dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 24 del DL 60/2024 (convertito in L. 95/2024), noto come Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. L'obiettivo dichiarato della misura è sostenere lo sviluppo occupazionale e favorire assunzioni stabili nelle aree agevolate, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali.
Nell'attesa dei Decreti ministeriali e delle indicazioni operative per le agevolazioni contributive relative al 2026, arrivano invece le indicazioni per il conclusosi esonero contributivo per le assunzioni tra il 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L'esonero
Il beneficio consiste in un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, entro un limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore. La durata massima dell'incentivo è di 24 mesi e resta ferma l'aliquota di computo ai fini pensionistici. Nei rapporti instaurati o cessati in corso di mese, il massimale va riproporzionato su base giornaliera (20,96 euro al giorno), mentre nei contratti part-time deve essere ridotto in proporzione all'orario.
L'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano esclusi la Pubblica amministrazione, individuata secondo il D.Lgs. 165/2001, e i datori di lavoro domestico.
La ZES con Marche e Umbria
Tra i requisiti principali assume rilievo quello territoriale, il beneficio infatti spetta solo se la prestazione lavorativa è svolta presso una sede o unità produttiva situata nelle Regioni della ZES unica, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L'INPS ricorda inoltre che la L. 18 novembre 2025 n. 171 ha annesso alla ZES unica anche le Regioni Marche e Umbria, ma precisa che tale ampliamento opera soltanto dal 20 novembre 2025, data di entrata in vigore della norma. Come conseguenza, l'agevolazione è applicabile per assunzioni effettuate in tali Regioni solo da tale data. Conta il luogo effettivo di svolgimento dell'attività lavorativa e non la residenza del lavoratore o la sede legale del datore; se la sede viene trasferita fuori dalle Regioni agevolate, il beneficio cessa dal mese successivo.
Condizioni di spettanza
Il datore di lavoro, per accedere alla misura, deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese dell'assunzione incentivata. La circolare chiarisce che tale requisito deve essere verificato solo nel mese di assunzione e che le successive variazioni dell'organico non incidono sulla spettanza. Il limite va valutato al netto dei lavoratori per i quali si richiede l'esonero, così da non penalizzare l'effetto espansivo della misura.
Quanto ai lavoratori, l'incentivo spetta per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data dell'assunzione, abbia compiuto 35 anni e sia disoccupato da almeno 24 mesi. È prevista anche la possibilità di fruire del beneficio residuo nel caso in cui il lavoratore sia già stato assunto con bonus ZES da un altro datore che ne ha fruito solo parzialmente. In tal caso il nuovo datore può subentrare per la quota residua, anche se il lavoratore non risulta più disoccupato da 24 mesi, purché vi sia una precedente autorizzazione e la nuova assunzione rientri nella finestra temporale agevolata.
Il bonus riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Non sono incentivate le trasformazioni di contratti a termine già in essere, né apprendistato e lavoro intermittente. La circolare conferma invece l'applicabilità ai rapporti part-time e alle assunzioni a scopo di somministrazione, precisando che, in tale caso, la sede rilevante ai fini del requisito territoriale è quella dell'utilizzatore e che anche il limite dei 10 dipendenti va riferito a quest'ultimo.
Regolarità e incremento occupazionale
Essendo un incentivo all'assunzione, la fruizione è subordinata al rispetto dei principi generali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015 e alle condizioni di regolarità contributiva e contrattuale, incluse DURC e rispetto della normativa su salute e sicurezza. Il Decreto Coesione introduce inoltre vincoli specifici: nei 6 mesi precedenti l'assunzione il datore non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva e nei 6 mesi successivi non deve licenziare per GMO il lavoratore agevolato o altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità. In caso contrario è prevista la revoca con recupero del beneficio.
Sul fronte degli aiuti di Stato, l'INPS evidenzia che la misura opera nel rispetto del regolamento UE 651/2014 e richiede un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato in ULA e verificato a consuntivo nei 12 mesi successivi. La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ma resta compatibile con la super deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni e con alcune misure che incidono sulla contribuzione del lavoratore.
L'accesso avviene mediante domanda telematica nel Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo). Dal mese di competenza febbraio 2026, i datori autorizzati devono esporre l'agevolazione in UniEmens con il codice causale “EZES” e con il protocollo della domanda. Seppure in notevole ritardo vengono dati solo 3 mesi (flussi da febbraio ad aprile 2025) per il recupero degli arretrati relativi alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026.
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Per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con almeno 35 anni di età e disoccupati da almeno 24 mesi, effettuate fino al 30 aprile 2026 , è previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenzi..
Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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