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Premessa L'art. 1, comma 1, lett. e) del DLgs 221/2023 ha introdotto nel DLgs 128/2015, che contiene disposizioni sul regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, l'art. 7-bis prevedendo che i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di cooperative compliance, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'esercizio di tale opzione determina effetti “premiali”, grazie alla cooperazione rafforzata con l'Amministrazione finanziaria., consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle Entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell'invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze: il tutto vale a condizione che il comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato nell'istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente. Mentre il DM 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale per i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire all'adempimento collaborativo, con Provvedimento direttoriale 3 febbraio 2026, prot. 42022/2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello da utilizzare per l'esercizio dell'opzione e definito le modalità applicative del regime, con particolare riguardo alla competenza degli Uffici, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché all'attività istruttoria finalizzata a verificare i requisiti di validità dell'opzione per l'accesso e la permanenza nel regime opzionale. Modello ed esercizio dell'opzione Il Modello per esercitare l'opzione deve essere firmato e inviato via PEC alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione. Alla domanda va allegata la seguente documentazione: documento descrittivo dell'attività svolta dall'impresa; strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione; documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;  mappa dei processi aziendali;  mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti; certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.  Attività istruttoria Successivamente alla presentazione del Modello, l'Ufficio avvia un'attività istruttoria, verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida e che sia conforme ai principi contabili come risulta da certificazione di professionisti indipendenti in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Terminata l'attività istruttoria svolta, l'Ufficio comunica al contribuente, tramite PEC l'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento del Modello. Nell'ipotesi di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi ritenuti necessari ai fini dell'accesso al regime opzionale, il citato termine dei 120 giorni si intende sospeso sino alla presentazione dell'ulteriore documentazione all'Ufficio, ovvero sino alla presa d'atto dell'avvenuta implementazione delle misure correttive eventualmente richieste. La mancata presentazione della documentazione ovvero la mancata implementazione delle misure correttive entro 6 mesi dalla richiesta comportano la rinuncia del contribuente all'esercizio dell'opzione. Gli esiti dell'attività istruttoria vengono comunicati anche alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente e al Comando Generale - III Reparto del Corpo della Guardia di Finanza. Verifica dei requisiti di validità dell'opzione ai fini della permanenza nel regime Il riscontro dei requisiti di validità dell'opzione ai fini della permanenza nel regime, e dell'osservanza dei doveri di istituire e mantenere un sistema certificato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai fini del riconoscimento degli effetti premiali previsti, è effettuato dall'Ufficio di sua iniziativa o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo, e la mancanza dei requisiti di esercizio dell'opzione ovvero dell'inosservanza dei citati doveri è comunicato alle articolazioni territoriali e al Comando Generale - III Reparto del Corpo della Guardia di Finanza. Istanze di interpello I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano le istanze di interpello agli Uffici competenti per la ricezione delle istanze di interpello mentre le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la corretta applicazione delle risposte rese ai soggetti aderenti al regime opzionale. La Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo, monitora le risposte rese alle istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime opzionale.  Fonte: Provv. AE 3 febbraio 2026 n. 42022 Modello

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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