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Il credito IVA relativo al periodo d'imposta 2025, potrà essere utilizzato in compensazione dai contribuenti secondo due differenti modalità: compensazione verticale e compensazione orizzontale.

La prima tipologia di compensazione prevede l'utilizzo del credito IVA per compensare un debito della stessa imposta (quindi IVA con IVA) e non è soggetta a particolari limiti. Diversamente, nel caso di compensazione orizzontale, l'eccedenza IVA è utilizzata per compensare debiti relativi ad imposte di diversa natura e la normativa prevede specifiche regole.

Compensazione orizzontale del credito annuale IVA

La compensazione orizzontale del credito annuale IVA è soggetta a specifici limiti, in relazione all'importo del credito medesimo utilizzato per compensare i tributi di diversa natura.

Nel dettaglio, qualora l'ammontare dell'eccedenza IVA non sia superiore a 5.000 euro (50.000 euro per le start up innovative, ai sensi del DL 3/2015), è ammessa la compensazione dal 1° giorno dell'anno successivo la sua maturazione (1° gennaio 2026 per i crediti IVA 2025) e senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Nel caso in cui, invece, l'ammontare dell'eccedenza IVA sia superiore a 5.000 euro (50.000 euro per le start up innovative), la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge e, quindi, il Modello IVA 2026 per il credito annuale IVA relativo al 2025 (art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97).

Ammontare del credito annuale IVA 2025

Da quando può essere compensato

Non superiore a 5.000 euro (ovvero 50.000 per le start up innovative)

Dal 1° gennaio 2026

Superiore a 5.000 euro (ovvero 50.000 per le start up innovative)

Dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2026.

Visto di conformità ed esoneri

L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro, è subordinato, inoltre, alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione (art. 10 c. 1 lett. a) n. 7, DL 78/2009). In alternativa all'apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione IVA dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti IVA in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della suindicata sottoscrizione, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Tuttavia, l'art. 9-bis c. 11 DL 50/2017, prevede l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA superiori a 5.000 euro, in funzione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente. Nello specifico, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto al contribuente l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA.

Si fa presente, in merito, che la suindicata soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, è stata incrementata da 50.000 a 70.000 euro dall'art. 14 D.Lgs. 1/2024.

Pertanto, in applicazione delle disposizioni contenute nel Provv. AE 11 aprile 2025 n. 17620, i punteggi ISA che consentono ai contribuenti di fruire dei benefici premiali connessi alla compensazione del credito IVA sono di seguito riepilogati.

Punteggio ISA

Beneficio

Livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2024 o dalla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024

Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti IVA maturati all'anno 2025, d'importo non superiore a 70.000 euro annui

Livello di affidabilità inferiore a 9, ma almeno pari ad 8, per il periodo d'imposta 2024

Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti IVA maturati all'anno 2025, d'importo non superiore a 50.000 euro

Livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024

Si evidenzia, inoltre, che ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato preventivo biennale formulata dall'Agenzia delle Entrate, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sono riconosciuti i benefici premiali IVA di cui al citato art. 9-bis, c. 11.

Modalità di compensazione del credito IVA

La compensazione orizzontale del credito annuale IVA deve avvenire esclusivamente mediante la presentazione del modello F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ossia “F24 web” o “F24 online” o, in alternativa, avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/98.

Il credito dev'essere esposto nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 ed indicando come anno di riferimento “2025”.

Divieto di compensazione

La compensazione orizzontale dei crediti IVA, è soggetta ad ulteriori vincoli che limitano l'utilizzo degli stessi in presenza di debiti iscritti a ruolo.

Nello specifico, l'art. 37 c. 49-quinquies DL  223/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 c. 116 L. 199/2025, preclude la facoltà di avvalersi della compensazione  ai contribuenti che, alla data di trasmissione della delega F24, abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della Riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione. Tale preclusione, quindi, non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Qualora, inoltre, non trovino applicazione le disposizioni di cui al citato c. 49-quinquies, rimane fermo il divieto di compensazione di cui all'art. 31 c. 1 DL 78/2010. Quest'ultimo vieta la compensazione dei crediti di cui all'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In caso d'inosservanza del suindicato divieto, si applica una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali sia scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. 

Il coordinamento delle due norme che prevedono il divieto di compensazione, è stato chiarito dall'Amministrazione Finanziaria nella Circ. 16/E/2024 precisando che, se l'ammontare dei carichi affidati all'Agente della Riscossione risulti superiore a 1.500 euro, ma non superiore a 50.000 euro, trova applicazione l'art. 31 c. 1 DL 78/2010; qualora, invece, l'ammontare dei carichi sia superiore a 50.000 euro, si rende applicabile il solo art. 37 c. 49-quinquies DL 223/2006.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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