Le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia (escluse le aziende agricole), tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, a seguito delle previsioni contenute all'art. 1 c. 101-111, della L. 213/2023, sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente causati da eventi quali:
Il termine per adempiere all'obbligo in esame, inizialmente stabilito al 31 dicembre 2024, è stato successivamente differito dal DL 39/2025 e dal DL200/2025.
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Dimensione e tipologia d'impresa |
Scadenza obbligo di stipula |
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Grandi imprese (oltre 250 dipendenti) |
31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni, quindi, fino al 30 giugno 2025 |
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Medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) |
1° ottobre 2025 |
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Micro e piccole imprese |
31 dicembre 2025 |
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Imprese della pesca e dell'acquacoltura |
31 marzo 2026 |
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Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché imprese turistico-ricettive |
31 marzo 2026 |
L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese, non prevede l'applicazione di sanzioni, tuttavia verrà considerato in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Quali sono i beni da assicurare
I contratti assicurativi di cui all'art. 1 c. 101 della L. 213/2023 (Cat Nat), devono coprire i danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3), del c.c., a qualsiasi titolo impegnati per l'esercizio dell'attività d'impresa, ossia:
Per la determinazione del valore dei suindicati beni da assicurare, occorre considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.
Eventi catastrofali rilevanti
L'individuazione specifica degli eventi catastrofali connessi all'obbligo di stipula delle polizze per rischi catastrofali, è contenuta nel Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18. Nello specifico, l'art. 3 del citato decreto, descrive gli eventi catastrofali rilevanti ai fini del citato c. 101, così come esposti di seguito.
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Tipologia di evento catastrofale |
Descrizione |
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Alluvione, inondazione ed esondazione (Flash Flood) |
Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto, ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
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Sisma |
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad uno stesso episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro. |
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Frana |
Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Anche in tal caso, sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di questi fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. |
Limiti alle coperture assicurative
Gli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026, hanno colpito violentemente la Sardegna, la Calabria e la Sicilia, hanno causato ingenti danni anche ai beni patrimoniali di numerose imprese. Tuttavia, il ciclone “Harry” (così com'è stato identificato questo evento straordinario), ha fatto emergere dei limiti alle coperture assicurative stipulate dalle imprese per adempiere all'obbligo stabilito dall'art. 1 c. 101-111 L. 213/2023.
Nello specifico, dalla consultazione di molti contratti assicurativi, le polizze per i rischi catastrofali non indennizzano alle imprese i danni causati da maremoto, mareggiata, marea e penetrazioni di acqua marina.
Pertanto, le imprese danneggiate dal ciclone “Harry” che, comunque, hanno assolto l'obbligo di stipula della polizza, rischiano di non ricevere alcun indennizzo.
Ulteriori esclusioni contenute nei contratti assicurativi, riguardano i danni causati da allagamento, dalle c.d. “bombe d'acqua”, da umidità, da stillicidio, da trasudamento ed infiltrazioni, nonché da eruzione vulcanica, valanghe e slavine, pur essendo eventi catastrofali.
In virtù dell'analisi dei limiti sopra esposta ed in considerazione della ratio dell'obbligo assicurativo in esame, introdotto dal legislatore con l'intento d'incentivare le imprese ad applicare una forma di tutela contro i rischi derivanti dai fenomeni naturali estremi sempre più frequenti, appare evidente che la normativa di riferimento debba essere rivista, al fine di garantire una copertura più completa e coerente.
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Valerio Sangiovanni
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