L'INPS, con Circ. 30 gennaio 2026 n. 7, comunica che, per l'anno 2026, non è necessario presentare nuovamente domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) poiché il beneficio viene erogato d'ufficio. Inoltre, comunica l'aggiornamento annuale 2026 di importi, maggiorazioni e soglie dell'ISEE.
Validità in continuità delle domande di AUU in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026
Con la Circ. 15 dicembre 2022 n. 132 del è stato comunicato che l'AUU (D.Lgs. 230/2021) è erogato d'ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell'Istituto risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova.
Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d'ufficio della prestazione, le domande già presentate valgono anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l'inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l'aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l'AUU per i figli maggiorenni.
Dunque, per l'anno 2026, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all'Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
L'Istituto precisa, inoltre, che a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell'ISEE, l'importo dell'AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l'anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati.
Si ricorda, inoltre, che l'ISEE può essere ottenuto in tempi rapidi con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l'apposito servizio online dell'Ente.
Aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie dell'ISEE
I valori dell'AUU e le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, ossia alla media della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Considerato che nell'anno 2025 la variazione percentuale, calcolata dall'ISTAT, è stata pari a +1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l'AUU e delle relative soglie ISEE sono rideterminati nei valori.
L'Istituto evidenzia che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita (maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito), in presenza di determinati requisiti sussistono le seguenti maggiorazioni:
a) nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno: per ciascun figlio di età inferiore a un anno l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
b) nuclei familiari con almeno tre figli e ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (46.582,71 euro per l'anno 2026): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l'importo dell'AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%;
c) nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.
Applicazione all'AUU dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione da utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l'AUU. Si evidenzia che il citato ISEE è utilizzato per calcolare l'importo dell'AUU a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e di febbraio 2026 sono calcolate con riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.
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