Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 1216 del 20 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, un lavoratore aveva adito il giudice di primo grado esponendo di avere stipulato, con la società, sua datrice di lavoro, un contratto a tempo determinato, decorrente dal 21 gennaio 2019 all'8 gennaio 2020.
Esponeva, altresì, il lavoratore che, alla data di prevista cessazione del rapporto, il responsabile di zona gli aveva comunicato che avrebbe potuto continuare a lavorare perché, dalla procedura informatica della gestione del personale, era risultata una proroga del contratto fino al successivo 17 gennaio.
Il 17 gennaio il responsabile di zona gli aveva poi comunicato un'ulteriore proroga del rapporto di lavoro fino all'8 gennaio 2021, sempre come risultante dalla procedura informatica di gestione del personale. Il lavoratore aveva così proseguito la sua attività sino al 27 gennaio 2020, giorno in cui gli era stato comunicato che, a decorrere dal successivo 28 gennaio, non avrebbe più continuato a lavorare.
Il lavoratore aveva chiesto, pertanto, che venisse accertata e dichiarata:
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Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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