In base all'art. 8 c. 1 DPR 322/98, la dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
La presentazione deve avvenire entro il 2 marzo 2026 (in quanto il 28 febbraio cade di sabato e il 1° marzo è festivo) per i contribuenti che intendono comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2025 compilando il Quadro VP della dichiarazione, evitando in tal modo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 21-bis DL 78/2010.
Prova della presentazione della dichiarazione
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. In proposito, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (es. società del gruppo) devono rilasciare al dichiarante non solo l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, che deve essere riportato nello specifico riquadro del frontespizio della dichiarazione, ma anche, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica.
L'attestazione di ricevimento dell'Agenzia delle Entrate è prova per il dichiarante dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo di decadenza previsto dall'art. 57 DPR 633/72 entro il quale l'Amministrazione finanziaria può effettuare i controlli.
In caso di tardiva od omessa trasmissione della dichiarazione, l'art. 7-bis c. 1 D.Lgs. 241/97 prevede, a carico degli intermediari abilitati, la sanzione fissa, da 516 a 5.164 euro, che può essere ridotta con il ravvedimento operoso.
La revoca dell'abilitazione è, invece, disposta quando, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Dichiarazione IVA precompilata
Dal 10 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia, la bozza della dichiarazione IVA relativa all'anno 2025, elaborata utilizzando non solo i dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, ma anche i dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e i dati della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2024.
La bozza della dichiarazione IVA può essere scaricata in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, consentendo di effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti in via automatica possono essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
È, inoltre, messa a disposizione una specifica funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata tramite applicativo web, anche nel caso in cui i contribuenti non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione dei registri IVA dell'intero anno.
Trasformazione dei crediti potenziali in crediti effettivi
Tra i quadri che presentano maggiori criticità figura il quadro VQ, la cui compilazione è dovuta all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche.
Come previsto dall'art. 21-bis c. 5 DL 78/2010, i versamenti periodici omessi sono segnalati al contribuente e possono essere recuperati dall'Agenzia delle Entrate avvalendosi della procedura di liquidazione automatica di cui all'art. 54-bis DPR 633/72, indipendentemente dalle condizioni previste. A prescindere, pertanto, dal pericolo per la riscossione, gli Uffici possono controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti periodici anche prima della presentazione della dichiarazione annuale e, se emerge un'imposta a debito, emettere un avviso bonario.
Tale modalità di recupero dell'imposta, svincolata dalla dichiarazione annuale, ha comportato che nel rigo VL30, campo 1 (Ammontare IVA periodica) dovesse essere indicato il maggiore tra l'importo del campo 2 (IVA periodica dovuta) e quello del campo 3 (IVA periodica versata), con la conseguenza che, nella dichiarazione, il saldo annuale era calcolato scomputando l'imposta periodica dovuta, anche se non versata.
In tal modo, però, dalla dichiarazione annuale poteva emergere un credito IVA a fronte di versamenti periodici omessi, per i quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe attivato la procedura di recupero di cui al citato art. 54-bis DPR 633/72.
Per impedire l'utilizzo del suddetto credito IVA, a partire dal Modello IVA 2019, le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione specificavano, con riferimento al rigo VL33 (IVA a credito), che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione annuale occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. In pratica, se la liquidazione definitiva dell'anno evidenzia un credito, in presenza di omessi versamenti periodici è necessario effettuare la liquidazione annuale senza tenerne conto, considerando esclusivamente i debiti periodici effettivamente pagati anteriormente alla dichiarazione; laddove dal calcolo emerga un importo negativo, in quanto i versamenti omessi sono superiori al credito di cui al rigo VL33, la dichiarazione annuale non evidenzia alcun credito, non dovendo essere compilato il rigo VL33.
Tenuto conto che il credito annuale è determinato considerando esclusivamente i versamenti effettuati, si è posto il problema del recupero dei crediti derivanti dai versamenti periodici effettuati dopo la presentazione della dichiarazione.
In alternativa alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per l'anno considerato, a partire dal Modello IVA 2020 è stato introdotto il Quadro VQ per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti periodici “non spontanei”, dovuti al ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o di notifiche di cartelle di pagamento. Sono assimilati ai versamenti effettuati a seguito del ricevimento di comunicazioni d'irregolarità (colonna 5) e/o della notifica di cartelle di pagamento (colonna 6) quelli ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali (colonna 7).
Il Quadro VQ consente, quindi, di trasformare i crediti “potenziali”, che non è stato possibile indicare nel rigo VL33 della dichiarazione a causa degli omessi versamenti dell'IVA periodica, in crediti “effettivi”, costituendo a tal fine il raccordo tra il Quadro VL della dichiarazione relativa all'anno di riferimento del versamento “non spontaneo” e la dichiarazione dell'anno in cui il versamento è stato effettuato, in modo da rendere esigibile il credito precedentemente sorto in relazione a versamenti soltanto potenziali.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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