Novità in arrivo per la prossima scadenza INTRA del 25 febbraio 2026: l'adempimento relativo agli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie INTRA 2-bis, previsto dall'art.50, co. 6 del D.L. n. 331/93, ha subito infatti una modifica con l'innalzamento del limite degli acquisti trimestrali precedenti: a seguito dell'ultima determinazione pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Dogane, i soggetti passivi IVA presenteranno gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni mensilmente, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di Euro.
Tale tentativo si innesta all'interno di un più ampio intervento di razionalizzazione dei flussi informativi Intrastat, al fine da un lato di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA e dall'altro di ridurre – nel rispetto della normativa UE – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria.
Tali novità si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi entro il prossimo 25 febbraio 2026: rimangono confermate le altre disposizioni contenute nella sempre valida determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 relativamente ai modelli da utilizzare e alle specifiche tecniche attualmente in vigore.
Il tutto è stato reso possibile dalla fornitura all'Istituto Nazionale di Statistica dei “dati fattura” ricevuti mensilmente dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della Convenzione con la stessa stipulata per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica: proprio tale fornitura consente, insieme alla fonte di dati MDE, la sostituzione parziale dei dati raccolti con il Modello INTRA 2bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari (e il conseguente innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del Modello INTRA 2bis).
La sopra citata fonte MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l'Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue) ha contribuito a ridurre l'onere statistico, fornendo agli Stati membri una risorsa aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari.
INTRA, gli elenchi riepilogativi per finalità statistiche.
La disciplina sugli elenchi riepilogativi Intrastat è contenuta nell'art. 50, co.6 del DL n.331/93 che prevede la comunicazione degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea.
L'art. 50 prevede che i contribuenti - soggetti passivi IVA - presentino e comunichino, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - le informazioni sulle cessioni e gli acquisti intracomunitari ai sensi del DPR n. 633/72, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti (con indicazione separata delle cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi rispettivamente degli art. 41-bis e 38-ter).
La norma prevede che vengano definite, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti unionali e ad evitare duplicazioni. Si innesta pertanto, in tale contesto, il tentativo di ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi, diminuendo la platea complessiva dei soggetti coinvolti e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa ma sempre nel rispetto della normativa unionale.
INTRA 2, dati sugli acquisti e validità della soglia
La sezione INTRA 2-bis (Acquisti di beni registrati nel periodo) costituisce parte integrante del modello INTRA 2 (Acquisti di beni e servizi ricevuti), le cui informazioni sono rese per finalità statistiche e la cui periodicità mensile o trimestrale dei dati relativi agli acquisti andrà comunicata nel frontespizio.
Rimane inalterato il limite degli acquisti di servizi (Modello INTRA 2-quater) presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea: sulla base del provvedimento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017, andranno comunicati i dati relativi agli acquisti di servizi con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 Euro. Una soglia, quest'ultima, decisamente più contenuta e che potrebbe incidere in maniera consistente sulla platea dei soggetti tenuti alla comunicazione.
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Si analizza, alla luce del quadro normativo più volte ritoccato e delle ultime novità, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat. Ambito soggettivo, operazioni interessate, termini, declinazioni della compilazione..
Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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