Le Associazioni di Categoria hanno sollevato il quesito in seguito al rinnovo del CCNL unico dell'industria (2024), che ha introdotto un sistema di assistenza sanitaria per la generalità dei lavoratori (esclusi i "non-doms").
Il sistema prevede:
Data la natura ciclica di questo settore, caratterizzato dall'alternanza tra periodi di lavoro e periodi di riposo con estinzione del rapporto, era necessario confermare se l'assenza del legame contrattuale al momento dell'inizio della copertura invalidasse i benefici fiscali.
L'Agenzia ha richiamato l'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, il quale stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di 3.615,20 €.
Secondo il parere espresso nella Risp. a Cons. giur. 26 gennaio 2026 n. 2:
In conclusione, l'agevolazione fiscale resta valida a condizione che la maturazione del diritto (il raggiungimento della soglia di giorni) e il relativo versamento avvengano mentre il contratto di lavoro è ancora attivo.
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