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Le Associazioni di Categoria hanno sollevato il quesito in seguito al rinnovo del CCNL unico dell'industria (2024), che ha introdotto un sistema di assistenza sanitaria per la generalità dei lavoratori (esclusi i "non-doms").

Il sistema prevede:

  • un contributo di 16,50 € mensili (198,00 € annui) interamente a carico del datore di lavoro;
  • l'accesso alla copertura al raggiungimento di una soglia minima di giorni di lavoro nell'anno;
  • l'attivazione della polizza dal 1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia ancora in forza presso l'azienda in quella data.

Data la natura ciclica di questo settore, caratterizzato dall'alternanza tra periodi di lavoro e periodi di riposo con estinzione del rapporto, era necessario confermare se l'assenza del legame contrattuale al momento dell'inizio della copertura invalidasse i benefici fiscali.

L'Agenzia ha richiamato l'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, il quale stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di 3.615,20 €.

Secondo il parere espresso nella Risp. a Cons. giur. 26 gennaio 2026 n. 2:

  • contributi Esclusi dal Reddito: i premi versati non tassano il dipendente poiché il versamento avviene in costanza di rapporto e in ottemperanza al CCNL;
  • irrilevanza della Decorrenza Differita: non rileva il fatto che la copertura assicurativa operi in un periodo successivo, potenzialmente diverso dalla durata del rapporto di lavoro che ha originato il premio;
  • requisiti rispettati: il fondo deve essere iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari e operare secondo i principi di mutualità e solidarietà.

In conclusione, l'agevolazione fiscale resta valida a condizione che la maturazione del diritto (il raggiungimento della soglia di giorni) e il relativo versamento avvengano mentre il contratto di lavoro è ancora attivo.

Fonte: Risp. a Cons. giur. 26 gennaio 2026 n. 2

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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