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  • Tempo di lettura 3 min.

Entro il 31 gennaio 2026 i datori di lavoro che hanno fatto ricorso a lavoratori mediante un contratto di somministrazione sono tenuti a comunicare alle organizzazioni sindacali le informazioni relative ai contratti di somministrazione stipulati nel corso dell'anno 2025.

Destinatari della comunicazione

La comunicazione va effettuata dell'utilizzatore alle RSA o alle RSU oppure, in mancanza di entrambe, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'utilizzatore può provvedere all'adempimento anche tramite l'associazione datoriale cui aderisce o conferisce mandato.

Modalità di invio della comunicazione

L'invio della comunicazione può avvenire tramite:

  • consegna a mano;
  • raccomandata A/R;
  • posta elettronica certificata (PEC).

Oggetto della comunicazione

I dati obbligatoriamente richiesti sono i seguenti (art. 36 c. 3 D.Lgs. 81/2015):

  • numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • durata dei contratti;
  • numero e qualifica dei lavoratori utilizzati.

Il periodo di riferimento è l'anno 2025 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione in esame ovvero l'invio di una comunicazione erronea sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 e 1.250 euro (art. 40 D.Lgs. 81/2015).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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