L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 26 gennaio 2026 n. 18, ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità del regime agevolativo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 88-96) per le Casse di previdenza e i Fondi pensione che scelgono di investire in economia reale tramite strutture complesse.
Investimento indiretto su due livelli
Il quesito è stato posto da una SGR che gestisce un fondo di investimento alternativo (FIA) di tipo chiuso, configurato come "fondo di fondi". Tale fondo investe prevalentemente in altri FIA ("FIA Partecipati") che hanno come focus imprese residenti in Italia o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione nel territorio italiano. La SGR chiedeva se tale struttura indiretta potesse beneficiare dell'esenzione fiscale sui redditi finanziari, nonostante l'investimento non sia diretto verso le imprese target.
Schema "fondo di fondi" ammesso
L'Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente, confermando che:
Verifica del requisito di "prevalenza"
Per quanto riguarda le modalità di verifica del requisito della prevalenza (investimento superiore al 50% in strumenti qualificati), l'Agenzia ha precisato quanto segue:
Ai fini dell'agevolazione, resta fondamentale che la compatibilità con la normativa emerga chiaramente dal regolamento di gestione (per OICR italiani) o dalla documentazione d'offerta (per OICR esteri).
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.