Il caso
Una società in crisi, dopo aver tentato infruttuosamente la via della composizione negoziata ed essendo, secondo l'esperto, impraticabili le soluzioni di cui all'art. 23 c. 1 e 2 lett. a) e b) c.c.i.i. (vale a dire: contratto sottoscritto con i creditori; convenzione di moratoria; accordo sottoscritto dall'esperto; accordo di ristrutturazione dei debiti), opta per la proposizione di un ricorso per concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies c. 3 c.c.i.i.
L'ausiliario nominato ex art. 25-sexies c. 3 c.c.i.i. valuta positivamente la proposta, perché capace di garantire un'utilità economica per i creditori in prededuzione e privilegiati, e un'utilità, seppur non misurabile in termini economici, data dalla risoluzione della crisi aziendale del debitore nel minor tempo possibile, per i creditori chirografari.
Sulla scorta di queste valutazioni dell'ausiliario, il Tribunale omologa il concordato.
All'omologa si oppongono con reclamo due creditori (verosimilmente chirografari).
I reclami, riuniti, vengono accolti dalla Corte d'Appello, la quale rileva la mancanza sia del presupposto dell'esistenza di un'utilità per ciascun creditore, sia del requisito della fattibilità del piano di liquidazione, e revoca il decreto di omologa.
La decisione della Corte d'Appello viene quindi impugnata dal debitore davanti alla Corte di Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 25-sexies c. 3 c.c.i.i., in ragione di un'asserita errata interpretazione dei concetti di “utilità” da assicurare “a ciascun creditore” (primo motivo di ricorso) e di “fattibilità” del piano di liquidazione (secondo motivo di ricorso).
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 624/2026, ha respinto il ricorso, dichiarando infondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, sebbene sia vero - come sostenuto dal ricorrente - che l'art. 25-sexies c. 3 c.c.i.i. utilizza il termine “utilità” senza aggiungere alcuna qualificazione, mentre l'art. 84 c.c.i.i. in tema di concordato preventivo richiede che l'utilità sia “specificamente individuata ed economicamente valutabile”, ciò non significa che nel concordato semplificato il presupposto della “utilità” possa concretizzarsi nella semplice risoluzione della crisi aziendale del debitore nel minor tempo possibile.
La Corte, in altri termini, riconosce che nel concordato semplificato l'utilità per i creditori può anche non essere misurabile in termini economici, ma nel contempo afferma che la stessa non può essere integrata dalla mera maggiore rapidità nella chiusura della procedura concordataria rispetto a quella della liquidazione giudiziale.
Il commento
La decisione è condivisibile.
La lettera dell'art. 25-sexies c. 3 c.c.i.i., laddove stabilisce che la proposta di concordato semplificato non solo non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, ma deve altresì “comunque assicura[re] un'utilità a ciascun creditore”, non consente interpretazioni diverse da quella fatta propria dal Giudice dell'appello e dalla Corte di Cassazione.
La norma chiaramente intende dire che la proposta di concordato semplificato deve sempre e in ogni caso (“comunque”) garantire (“assicura”) a tutti i creditori, nessuno escluso (“ciascun creditore”), un beneficio (“utilità”), che deve essere apprezzato avendo riguardo all'interesse individuale del singolo creditore, non già all'interesse collettivo o di sistema (nella cui prospettiva una maggior celerità nella chiusura della procedura concorsuale è per definizione da valutare con favore).
Coerentemente, in giurisprudenza è stato affermato che “il riferimento alla posizione del singolo creditore chiarisce, tra l'altro, che la valutazione del tribunale non è promiscua, ma individualizzata: è sufficiente che un solo creditore subisca un pregiudizio, oppure non tragga alcuna utilità, perché, …, debba negarsi l'omologa” (Corte d'Appello L'Aquila, Decreto, 13/12/2024); allo stesso modo, in dottrina è stato osservato come la “natura di tale utilità … vada valutata individualmente per ogni creditore” (A. PALUCHOWSKI, I principi che sottendono l'omologazione del concordato semplificato alla luce delle realtà fattuali in cui si coniugano, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa (Ex Fallimento), 2025, p. 522).
Una diversa interpretazione potrebbe dare luogo a scenari aberranti, se solo si considera che nel concordato semplificato, dove - come è noto - non è prevista una percentuale minima di soddisfazione (che quindi può anche essere irrisoria), in realtà, non c'è nessun accordo tra debitore e creditori (anzi, proprio la mancanza di un accordo in sede di composizione negoziata apre la via alla proponibilità del ricorso ex art. 25-sexies c. 3 c.c.i.i.; e manca del tutto la fase della votazione dei creditori (tant'è che alcuni studiosi lo annoverano tra i cd. concordati “coattivi”).
Certo - va detto - è assai difficile immaginare quale potrebbe essere un'utilità non economicamente misurabile, idonea ai fini dell'omologa del concordato semplificato, posto che il concordato semplificato ha finalità meramente liquidatorie, sicché dovrebbe escludersi che l'utilità possa “consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa” (come previsto, invece, per il concordato preventivo in continuità dall'art. 84 c. 3 c.c.i.i.), a meno di non aderire a quella tesi, secondo la quale, poiché anche nel concordato semplificato è possibile la liquidazione di rami dell'azienda o dell'intera azienda in alternativa a una liquidazione atomistica degli asset, “è plausibile che possano sopravvivere e continuare rapporti commerciali coll'acquirente, il cui contenuto, a termini di piano, potrebbe essere recepito dall'utilità per alcuni creditori” (così A. PALUCHOWSKI, Op. loc. cit.; nello stesso senso: P.F. CENSONI, Sulla (presunta) utilità del concordato semplificato per i creditori anche in assenza di soddisfacimento degli stessi e abuso dello strumento concordatario, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa (Ex Fallimento), 2023, p. 403. In giurisprudenza, si veda Trib. Treviso, Sez. II, Decr., 3/10/2023, in Procedure concorsuali e crisi d'impresa (ex Fall.), 2025, p. 247, secondo il quale “i vantaggi compensativi per i creditori derivanti dalla continuità indiretta, possibile anche con il concordato semplificato avente natura liquidatoria, consentono di superare il vaglio di convenienza che deve operare il Tribunale nell'ambito di un concordato senza voto”).
Si potrebbe azzardare l'idea che l'utilità per i creditori che non ricevono alcuna soddisfazione monetaria risieda nella immediata deducibilità fiscale del credito rimasto insoluto, ma sul punto si è già espressa negativamente la giurisprudenza di merito, la quale ha osservato che il vantaggio fiscale di cui godrebbero i creditori insoddisfatti “non costituisce una posta attiva propria ed esclusiva del concordato, palesandosi evidente che essa emergerebbe anche nell'alternativo scenario liquidatorio giudiziale” (Corte d'Appello Ancona, Sez. I, Decr., 27/3/2024). Il che è vero, ma si potrebbe replicare che l'art. 25-sexies c.c.i.i. richiede che la proposta di concordato semplificato non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore, ma non anche che detta utilità rappresenti un quid pluris rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
Insomma, come correttamente osservato in dottrina (A. PALUCHOWSKI, Op. cit.), il tema della sussistenza di una utilità per ciascun creditore è veramente delicato quando la proposta concordataria non offre a tutti i creditori un utile monetario, anche minimo (il che conferma che il debitore versa in uno stato di incapienza e insolvenza non solo irreversibile, ma anche molto grave), sicché il sindacato del Giudice in sede di omologa diviene, in mancanza del voto dei creditori, un presidio di tutela essenziale, da maneggiare con sapienza, tenendo conto della concreta situazione fattuale riflessa nella proposta e, nel contempo, del favor di cui gode l'istituto del concordato semplificato.
Fonte: Cass. 12 gennaio 2026 n. 624
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Marco Pericciuoli
- Dottore Commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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