Fattispecie
Il ricorrente, residente in Italia, aveva maturato periodi contributivi in Svizzera tra il 1991 e il 1994 e, successivamente, in Italia dal 2002 al 2012, oltre a contribuzione figurativa per disoccupazione nel 2012-2013. Sulla base di tale carriera assicurativa presentava all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) domanda per l'assegno ordinario di invalidità, con calcolo pro rata, e per l'integrazione al minimo prevista dall'ordinamento interno.
L'INPS respingeva le richieste. Il Tribunale di Torino, chiamato a decidere, negava l'integrazione al minimo richiamando la disciplina nazionale applicabile nei casi di cumulo internazionale e ritenendo non soddisfatto il requisito, più gravoso, dei 10 anni di contribuzione in Italia. La Corte d'appello confermava l'esito, richiamando anche le regole interne che escludono l'integrazione al minimo nel sistema contributivo.
Nel giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione sollevava rinvio pregiudiziale alla CGUE, dubitando che un simile requisito “rafforzato” per chi abbia maturato periodi assicurativi anche all'estero sia compatibile con il Reg. CE 883/2004, in particolare con la disciplina sull'integrazione destinata a garantire la prestazione minima nello Stato di residenza e con i principi di parità di trattamento e di totalizzazione dei...
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