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È in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione precludere l'accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen per mero ingresso o soggiorno irregolari.

È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 6 del 2026, depositata il 22 gennaio 2026, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 10, lettera b), del DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, nella parte in cui preclude, ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l'accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari.

Procedura di emersione: cosa prevedeva?

La procedura di emersione del lavoro irregolare, disciplinata dall'art. 103 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, noto come "Decreto Rilancio"), ha consentito ai datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri di regolarizzare rapporti di lavoro irregolari (colf, badanti, agricoltura) tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020, previo pagamento di un contributo forfettario.

La procedura riguardava il lavoro domestico, l'assistenza alla persona e il settore agricolo, agroalimentare, pesca e allevamento.

Le istanze andavano inviate telematicamente tramite il portale del Ministero dell‘Interno per i lavoratori stranieri allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), o tramite il sito dell'INPS per i lavoratori italiani/comunitari. I lavoratori stranieri dovevano essere presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020, comprovabile con dichiarazione di presenza o documentazione di organismi pubblici.

La presentazione della domanda sospendeva i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro per impiego irregolare.

Lo straniero poteva ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, o, se in possesso di un titolo scaduto dal 31 ottobre 2019, un permesso temporaneo di sei mesi convertibile. 

I termini per la presentazione di tali domande di emersione sono scaduti il 15 agosto 2020.

La decisione della Corte Costituzionale

Secondo la Corte, la norma censurata è irragionevole perché si pone in contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno. La norma determina una disparità di trattamento tra situazioni identiche, perché, da una parte, preclude l'accesso a coloro che siano stati segnalati nel SIS per mero ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen, dall'altra, per converso, consente l'accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente in Italia.

La Corte ha rilevato, inoltre, che l'attuale disciplina europea del SIS impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi, escludendo che la segnalazione sia, di per sé, vincolante o automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno.

Lo Stato cui è richiesto dallo straniero segnalato nel SIS un titolo di soggiorno, infatti, prima di assumere la decisione al riguardo deve consultarsi con lo Stato che ha inserito la segnalazione e valutare in concreto se la presenza dello straniero costituisca una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Fonte: C.Cost. 22 gennaio 2026 n. 6

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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