Come noto, il 30 dicembre 2025 ha visto luce il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (cd. legge di bilancio 2026), con entrata in vigore al 1° gennaio 2026 (o 1° luglio; o, come vedremo, quando sarà fattualmente possibile che entri in vigore).
Il comma 7 di tale disposto, che introduce un'aliquota agevolata del 5% per la tassazione degli incrementi retributivi dovuti a rinnovi contrattuali conclusi tra il 2024 e il 2026, sta già facendo parlare di sé e merita doverosi approfondimenti, in attesa dei chiarimenti a cura dell'amministrazione finanziaria.
Uno dei punti nevralgici riguarda sicuramente la possibilità o meno di applicare la detassazione (aliquota del 5%) in relazione a quelli incrementi retributivi che, seppur disposti da contratti collettivi rinnovati nel periodo 2024-2026, sono o saranno oggetto di assorbimento per effetto di pattuizione individuali in relazione ad eventuali superminimi e/o acconti futuri aumenti contrattuali.
Partiamo dalla norma
Chi scrive ha già preliminarmente esaminato il testo della disposizione, scarno e fumoso, su queste pagine. Ciò non di meno, le poche previsioni in esso contenute meritano nuova lettura.
Il disposto recita: “Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro”.
Dal testo sopra trascritto, senza entrare in una sua fase applicativa, possiamo cogliere una tematica di fondo. In un paese dove il meccanismo di legiferazione è sempre più stressato, dove l'uso massivo del decreto-legge non fa che depauperare la volontà del Parlamento (sempre meno interpellato), quantomeno la norma dovrebbe essere applicabile alla lettura. Così vorrebbe, per esempio, l'art. 12 delle preleggi (giusto per ricordarlo). Certo, possiamo avere dei dubbi interpretativi, delle visioni diverse di quel disposto che, nel rispetto della sua ratio, è sempre complicato mettere a terra.
Ma questa volta, almeno con il comma 7 in trattazione, si è consegnata una delega in bianco all'amministrazione finanziaria che non deve tanto interpretare la “regola” ma “scriverne” una. Un caro amico l'ha chiamata “tema libero”, manco fossi alle elementari.
In questa fase di oscurità interpretativa, talmente elevata che a stento possiamo dire di avere una “norma”, un dubbio su tutti dobbiamo considerarlo: quale sarà la sorte della detassazione dell'incremento retributivo (qualunque cosa possa voler dire) disceso da quel rinnovo contrattuale sottoscritto tra il 2024 ed il 2026 allorquando le parti del contratto individuale hanno previsto un superminimo assorbibile.
Assorbimento e compatibilità con la detassazione
Diamo per scontato che il meccanismo giuridico dell'assorbimento del rinnovo contrattuale a cura delle pattuizioni individuali sia noto ed applicato.
Esaminando il lessico utilizzato, possiamo arrivare ad una prima interpretazione normativa. Dato che oggetto della detassazione con aliquota al 5% sarà “l'incremento retributivo” per quanto disceso da contrattazione collettiva rinnovata tra il 2024 e il 2026, se la nuova tranche di minimo contrattuale che dovrò erogare nel 2026 (vai a capire se la tranche che il rinnovo dispone per il solo 2026 o se la minore tassazione si applicherà su tutti gli adeguamenti contrattuali corrisposti nel 2026 ma previsti dal rinnovo) viene assorbita dal superminimo non posso dire di avere incremento.
Questa visione appare non condivisibile, almeno agli occhi di chi scrive.
Le ragioni sono queste:
Quindi una azienda ben potrebbe non essere d'accordo con la “visione” dell'amministrazione finanziaria in tema di interpretazione del comma 7 e, con ciò, disporne una applicazione che ritiene più plausibile o legittima.
I dubbi vengono quando le norme sono poco chiare e non applicabili. Ma noi sappiamo che è la semplicità l'obiettivo da perseguire.
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Giuseppe Buscema
- Consulente del lavoro e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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