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Il calendario fiscale di febbraio 2026 prevede per imprese, professionisti e cittadini scadenze che riguardano non solo versamenti d'imposta, ma anche comunicazioni e adempimenti.

1° febbraio

Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2026, i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali, potranno presentare il Modello di dichiarazione annuale IVA 2026, in riferimento al periodo d'imposta 2025, ai sensi dell'art. 8 del DPR 322/98.

2 febbraio

L'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, a partire dalle spese sanitarie riferite all'anno 2025, ha cadenza annuale, così come previsto dall'art. 12 D.Lgs. 1/2024 modificato dall'art. 5 D.Lgs. 81/2025. La scadenza per le spese riguardanti il 2025 è il 31 gennaio 2026, ma, essendo sabato, slitta al 2 febbraio.

9 febbraio

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che nel 2025 hanno effettuato investimenti pubblicitari incrementali, possono beneficiare di un credito d'imposta del 75% del valore incrementale, a condizione che, l'ammontare complessivo degli stessi, superi almeno l'1% dell'importo degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente (art. 57-bis DL 50/2017).

Dal 9 gennaio e fino al 9 febbraio 2026, ciascun beneficiario deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR  445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025 e confermando che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma di riferimento.

Il credito d'imposta suindicato è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 241/97, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Dal 9 febbraio e fino al 9 marzo 2026, inoltre, i contribuenti che non intendono rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per non farli inserire nella dichiarazione precompilata, possono accedere all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria e manifestare l'opposizione all'invio dei suindicati dati.

15 gennaio

I soggetti passivi IVA che si avvalgono della fatturazione differita (art. 21 c. 4 lett. a) DPR 633/72), entro il 15 febbraio 2026 sono tenuti ad emettere il documento elettronico riepilogativo, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026.

Tale tipologia di fatturazione può essere utilizzata per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce, ovvero per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

16 febbraio

Il 16 febbraio, ricadono le scadenze dei versamenti relativi:

  • all'IVA riferita alle operazioni del mese di gennaio 2026, per i soggetti mensili, il cui pagamento dovrà essere eseguito con modello F24, utilizzando il codice tributo “6001”. I contribuenti c.d. “trimestrali speciali” sono tenuti al versamento del quarto trimestre 2025 che dovrà avvenire indicando nel modulo di pagamento il codice tributo “6034”;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • alla quarta rata 2025 dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti;
  • alla prima o unica rata del premio autoliquidazione INAIL 2025/2026;
  • alle ritenute operate nel mese di gennaio 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono del 770 c.d. “semplificato” (art. 16 D.Lgs. 1/2024), devono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell'operazione su derivato ed altri valori mobiliari, è avvenuta a gennaio 2026.

25 febbraio

Il 25 febbraio 2026, è il termine ultimo per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, per provvedere all'invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di gennaio 2026.

28 febbraio

Nell'ultimo giorno del mese di febbraio si concentrano il maggior numero di scadenze che interessano sia i soggetti passivi IVA, ma anche i contribuenti privati. Nello specifico, entro il 28 febbraio occorre effettuare:

  • il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del quarto trimestre 2025, utilizzando il modello F24 con codice tributo “2524”. Diversamente, il pagamento potrà essere effettuato tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell'AE, indicando l'IBAN per l'addebito dell'importo dovuto;
  • la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA riferita alle operazioni eseguite nel quarto trimestre 2025.In merito si ricorda che, l'art. 21-bis DL 78/2010 prevede la facoltà di comunicare i dati relativi al quarto trimestre con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, quest'ultima, dev'essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, compilando anche il quadro VP. Ne consegue che, la Li. Pe. riferita al quarto trimestre 2025, può essere inviata direttamente con il Modello IVA 2026, presentando lo stesso entro il 28 febbraio 2026;
  • la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali, effettuate dai distributori stradali di carburante nel mese di gennaio 2026 per i soggetti mensili;
  • la presentazione della dichiarazione mensile IOSS, da parte degli operatori registrati in Italia a tale regime, al fine di comunicare le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell'UE;
  • la comunicazione per richiedere all'INPS la riduzione del 35% dei contributi INPS artigiani/commercianti, prevista per i contribuenti che applicano il regime forfetario. Entro la medesima data, è necessario comunicare la perdita dell'agevolazione qualora si sia verificata la fuoriuscita dal regime agevolato, oppure s'intenda rinunciare volontariamente alla riduzione stessa;
  • il versamento dell'undicesima rata della “Rottamazione- quater”. Non si decadrà dai benefici della definizione agevolata, qualora i pagamenti vengano effettuati entro il 9 marzo 2026, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge.

Da ricordare, inoltre, che il 28 febbraio è il termine ultimo per manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione precompilata, riferiti alle spese universitarie e quelle relative alle rette per la frequenza di asili nido sostenute nel 2025. La comunicazione avviene inviando tramite e-mail o fax l'apposito modello di richiesta disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione “Comunicazioni”, categoria “Opposizione all'utilizzo delle spese (dichiarazione precompilata), con la copia del documento d'identità.

Si segnala, infine, che il 28 febbraio 2026 è sabato, pertanto, i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione Finanziaria sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo (salvo esplicite esclusioni previste dalle norme che regolamentano l'adempimento), ossia il 2 marzo 2026 (art. 7 c. 1 lett. h) DL 70/2011).

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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