Il caso
La società istante rappresenta di stare implementando una nuova Car policy, denominata ''Car Flexi'', per una specifica categoria di collaboratori che occupano posizioni manageriali; nello specifico, il collaboratore che con la sottoscrizione dell'accordo aderisce all'offerta del prodotto ''Car Flexi'' accetta in via preventiva di sostenere l'intero costo dell'auto e che il ''valore'' dell'auto assegnata in uso promiscuo concorra alla struttura della propria retribuzione complessiva.
Specificamente, coloro che aderiscono al progetto, accettano che la loro eventuale retribuzione variabile per tutti gli anni di applicazione dell'accordo stesso sia determinata considerando anche il costo corrispondente all'onere sostenuto annualmente dall'azienda per permettere al collaboratore di utilizzare l'auto prescelta in uso promiscuo.
In particolare, i dipendenti che aderiscono al progetto ''Car Flexi'', differentemente da quelli che usufruiscono di autoveicoli assegnati in uso promiscuo sulla base di accordi diversi all'interno del Gruppo, contribuiscono al costo del canone di noleggio non solo con la trattenuta mensile per l'uso promiscuo del mezzo pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit ma anche attraverso l'accettazione che, nella determinazione dell'eventuale compenso variabile, l'azienda consideri il residuo onere economico a suo carico.
Tanto premesso, l'Istante chiede di chiarire se il progetto ''Car Flexi'' non il TUIR e sia quindi conforme con la normativa fiscale che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi di sostituzione d'imposta.
La soluzione delle Entrate
La disposizione contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, come si evince dalla circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI (Risp. AE 21 gennaio 2026 n. 14).
Con riferimento al caso di specie, l'Istante intende chiedere ai collaboratori che aderiscono all'offerta ''Car Flexi'' di partecipare interamente all'onere sostenuto dall'azienda per l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo.
L'Istante intende, inoltre, trattenere la differenza tra il costo totale sostenuto dalla Società (canone annuo del noleggio) e l'importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore (pari al valore convenzionale del fringe benefit), dalla retribuzione variabile ''lorda'' del collaboratore, determinando così la «retribuzione variabile percepita» dal collaboratore da assoggettare a tassazione.
Secondo le Entrate, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, il collaboratore può concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla Società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del fringe benefit attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istante, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società dovranno essere trattenute dall'importo ''netto'' della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, deve concorrere alla formazione del reddito complessivo.
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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