In modo puntuale, ADER ha pubblicato sul proprio sito il modello di domanda per poter aderire alla rottamazione quinquies. Insieme al modello sono state pubblicate delle FAQ da consultare al fine di evitare errori.
Con la definizione dei carichi pendenti, prevista dall'art. 1 c. 82 e ss. L. 199/2025, i contribuenti possono definire in via agevolata i debiti con l'Agenzia della riscossione non solo di natura tributaria, ma anche previdenziale e amministrativa.
L'agevolazione consiste nell'estinzione del debito senza pagamento delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e relativi aggi. Restano in ogni caso dovuti, oltre alla sorte capitale, anche le somme dovute a titolo di rimborso delle spese esecutive e di notifica della cartella.
La definizione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Va segnalato che, non tutti i debiti possono essere estinti, ma solo quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che non derivano da accertamento
Per i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, irrogate dalle Prefetture, la rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Non rientrano nella definizione i carichi affidati all'agente della riscossione attinenti ai versamenti richiesti a seguito di contenzioso.
Il contenzioso
In merito alle somme derivanti da procedimenti giudiziari in corso, ADER interviene con due FAQ.
Con la prima (n. 5) viene chiesto se, a seguito di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, il contribuente può aderire alla rottamazione in esame.
La risposta è negativa, in quanto si può usufruire della rottamazione solo per debiti tributari derivanti dall'omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72). Ne consegue che, i debiti scaturenti da attività di accertamento non sono ricompresi nell'ambito applicativo della rottamazione-quinquies.
Si tratta, in pratica, dei carichi affidati a ADER nel momento in cui il contribuente impugna l'atto impositivo, con la conseguente riscossione di un terzo dell'imposta accertata e, dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sfavorevole al contribuente, di due terzi attinenti all'ammontare risultante dalla decisione, comprese, nella stessa misura, le sanzioni e, infine, dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado sempre sfavorevole al contribuente, per il residuo ammontare indicato nella sentenza comprese le sanzioni restanti.
Con la seconda (FAQ n. 9), viene domandato se sia possibile definire un contenzioso con Agenzie delle entrate-Riscossione per alcune cartelle.
ADER risponde positivamente, ma nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Infatti, il c. 87, stabilisce che, nella domanda di definizione, il debitore deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della domanda di definizione o della comunicazione dell'ente di riscossione, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, in tal modo la disposizione recepisce, con riferimento alla nuova definizione, la soluzione adottata relativamente ai debiti ricompresi nella “rottamazione-quater” in fase di riammissione ex art. 3-bis c. 1 DL 202/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2025, come interpretato dall'art. 12-bis DL 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2025.
Con riguardo alla FAQ n. 9 e nel silenzio della normativa, si è del parere che il contenzioso deve riguardare cartelle concernenti gli omessi versamenti di imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72).
Un diverso orientamento, infatti, porterebbe a sostenere la tesi che possono essere definite tutte le cartelle in contenzioso, che contengono anche carichi diversi dagli omessi versamenti, ma che la normativa non include nella regolarizzazione.
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Francesco Verderosa
- Dottore Commercialista, Tributarista, PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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