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La Risp. AE 20 gennaio 2026 n. 12 chiarisce l'applicabilità del nuovo regime per i lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) a un contribuente che, pur risiedendo all'estero (AIRE), ha continuato a lavorare quotidianamente in Italia come frontaliere. Secondo l'Agenzia, il luogo in cui è stata prestata l'attività lavorativa durante il periodo di residenza estera è irrilevante per l'accesso al beneficio. Tuttavia, per chi rientra per lavorare con lo stesso datore di lavoro precedente all'espatrio, il periodo minimo di permanenza fuori dai confini nazionali si allunga a sette anni.

Il caso: dal lavoro transfrontaliero al rientro definitivo

Il caso analizzato riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo un periodo iniziale in Italia, si era trasferito all'estero nel 2018 iscrivendosi all'AIRE. Nonostante la residenza estera, il contribuente ha continuato a recarsi quotidianamente presso lo stabilimento in Italia per svolgere le proprie mansioni (configurandosi come lavoratore "frontaliere"). In vista del rientro definitivo della residenza fiscale in Italia nel 2026, il lavoratore ha chiesto se tale trascorso potesse ostacolare l'accesso alla detassazione del 50% prevista per gli impatriati.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria ha confermato che il contribuente può accedere al regime agevolato, sottolineando i seguenti punti cardine:

  • Luogo di lavoro all'estero: La normativa non pone condizioni sul luogo in cui l'attività lavorativa deve essere stata svolta durante il periodo di residenza all'estero. Pertanto, aver lavorato fisicamente in Italia come frontaliere non è ostativo.
  • Requisito della residenza: È fondamentale che il lavoratore risulti non residente fiscalmente in Italia per il tempo minimo previsto prima del rientro.
  • Continuità lavorativa (Regola dei 7 anni): Poiché l'istante intende lavorare per lo stesso datore di lavoro avuto prima e durante l'espatrio, deve dimostrare una permanenza all'estero di almeno sette periodi d'imposta (anziché i tre ordinari). Nel caso specifico, essendo espatriato nel 2018 e rientrando nel 2026, il requisito risulta soddisfatto.

Requisiti di alta qualificazione

Per fruire dell'abbattimento dell'imponibile, il lavoratore deve comunque possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Questi sono identificati nel possesso di un titolo di istruzione superiore (laurea triennale o superiore) o in qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT CP 2011.

L'agevolazione consiste nella tassazione del reddito prodotto in Italia limitatamente al 50% del suo ammontare, entro un limite annuo di 600.000 euro, per un periodo di cinque anni.

Fonte: Risp. AE 20 gennaio 2026 n. 12

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Valentino Tamburro

- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

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