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L'INPS, con Mess. 16 gennaio 2026 n. 154, informa che le domande di indennità di discontinuità possono essere inviate entro il 30 aprile di ogni anno e fornisce una panoramica dell'istituto, modificato dalla Legge di Bilancio 2026.

Facendo seguito alle precedenti Circolari n. 2 del 3 gennaio 2024 e n. 101 del 13 giugno 2025, con le quali sono state fornite le istruzioni amministrative, anche in materia di regime contributivo applicabile, con il presente messaggio, l'INPS illustra le novità in materia di indennità di discontinuità (IDIS), introdotta dal D.Lgs. 175/2023, a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, e comunica i termini utili entro i quali presentare la domanda.

Si riepiloga di seguito la disciplina dell'indennità di discontinuità, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 840, L. 199/2025)

Requisiti reddituali per accedere all'indennità

Il requisito reddituale di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l'assicurato, per accedere all'indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.

Requisito contributivo

Con riferimento al requisito delle 51 giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, la Legge di Bilancio precisa che per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente o almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

Termine per la presentazione della domanda

A decorrere dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l'anno 2026, riferita all'anno di competenza 2025.

Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell'Istituto (www.inps.it), al seguente percorso:

  • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Modalità di accesso al servizio

Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • eIDAS.

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde o tramite Istituti di patronato.

Fonte: Mess. INPS 16 gennaio 2026 n. 154

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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