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La "finestra dei 90 giorni": natura e distinzione tra tardività e omissione

Per i modelli Redditi (Persone Fisiche, Società di Capitali, Società di Persone, Enti non Commerciali), IRAP e 770/2025, tutti relativi ai dati reddituali e alle imposte afferenti all'anno d'imposta 2024, la scadenza ordinaria di presentazione era fissata al 31 ottobre 2025. Tali modelli assolvono alla funzione essenziale di comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni rilevanti ai fini impositivi e, con specifico riferimento al modello 770, essi consentono di dichiarare le ritenute operate e versate dai sostituti d'imposta.

Il mancato rispetto del termine ordinario non determina, tuttavia, automaticamente la qualificazione della dichiarazione come omessa.

L'ordinamento tributario, infatti, distingue in modo netto, sotto il profilo giuridico e sanzionatorio, tra dichiarazioni tempestive, tardive e omesse, attribuendo a ciascuna categoria effetti profondamente diversi sia in termini di validità dell'atto sia, soprattutto, con riguardo al regime sanzionatorio applicabile.

In particolare, la dichiarazione tardiva si colloca in una zona intermedia tra il regolare adempimento e l'omissione vera e propria. Essa consente al contribuente di evitare la più grave qualificazione di omissione, con rilevanti effetti soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, poiché le sanzioni previste per le dichiarazioni omesse risultano sensibilmente più severe e, nei casi di imposta dovuta, di natura proporzionale.

Proprio nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligo dichiarativo, il legislatore ha previsto un'ulteriore finestra temporale, successiva alla scadenza ordinaria, qualificata come “tardiva presentazione”. Ai sensi dell'art. 2 c. 7 DPR 322/98, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza originaria non è considerata omessa e conserva piena efficacia giuridica.

Con riferimento ai modelli Redditi, IRAP e 770/2025, tale finestra si estende sino al 29 gennaio 2026, data che assume il valore di un vero e proprio termine spartiacque. Entro tale limite temporale, la presentazione tardiva consente di ricondurre l'inadempimento nell'ambito di una violazione formale sanabile, preservando la funzione dichiarativa e permettendo l'accesso all'istituto del ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni in misura ridotta. Oltre tale termine, a partire dal 30 gennaio, la dichiarazione è invece qualificata come omessa, con conseguente perdita degli effetti tipici dell'atto dichiarativo e applicazione di un regime sanzionatorio ben più gravoso.

Il regime sanzionatorio e il ravvedimento operoso: istruzioni per la regolarizzazione

Sotto il profilo operativo, posso avvalersi della possibilità di regolarizzazione (nel periodo compreso dal 1° novembre 2025 al 29 gennaio 2026) le persone fisiche, i titolari di partita IVA e i datori di lavoro e sostituti di imposta obbligati al Modello 770. La presentazione della dichiarazione tardiva produce tutti i normali effetti fiscali: eventuali crediti risultano pienamente riconoscibili, mentre i debiti di imposta devono essere regolarmente versati.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, il cui pagamento costituisce condizione necessaria ai fini della validità della dichiarazione tardiva, l'importo varia in funzione della situazione che emerge dalla dichiarazione stessa. In particolare, nel caso di dichiarazione tardiva senza alcuna imposta da versare, si applica una sanzione pari a 1/10 di quella ordinaria, ossia €25 (a fronte della sanzione base di €250). Qualora, invece, dalla dichiarazione emergano imposte dovute, il contribuente è tenuto a procedere al ravvedimento anche dei versamenti, effettuando il pagamento del tributo originario, della sanzione ridotta per omesso o tardivo versamento e degli interessi legali, calcolati giorno per giorno applicando il tasso legale vigente, con decorrenza dalla scadenza originaria del versamento.

Il versamento delle sanzioni deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “8911”, con indicazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione.

Le medesime regole trovano applicazione anche con riferimento al Modello 770/2025 destinato ai sostituiti di imposta che operano ritenute su stipendi, compensi e collaborazioni. Anche in caso di presentazione tardiva del Modello 770, infatti, è possibile dichiarare correttamente le ritenute operate, i versamenti effettuati e i compensi erogati a dipendenti e collaboratori.

Risulta dunque evidente come il termine del 29 gennaio 2026 assuma, nel quadro degli adempimenti dichiarativi relativi al periodo d'imposta 2024, la funzione centrale di equilibrio tra l'esigenza di certezza del gettito e il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria. La disciplina della dichiarazione tardiva e del ravvedimento operoso conferma l'impostazione dell'ordinamento tributario italiano, sempre più orientata a favorire l'adempimento spontaneo e la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

La netta distinzione tra dichiarazioni tardive e omesse non risponde a una logica meramente formale, ma riflette una diversa valutazione della gravità della condotta, valorizzando la tempestiva emersione della base imponibile anche oltre il termine ordinario.

In tale prospettiva, la finestra dei novanta giorni rappresenta uno strumento essenziale di regolarizzazione, la cui corretta gestione consente di evitare conseguenze sanzionatorie particolarmente onerose. Per contribuenti, sostituti d'imposta e professionisti, la consapevolezza del termine del 29 gennaio 2026 e delle modalità di accesso al ravvedimento operoso si traduce in un elemento decisivo nella gestione del rischio fiscale, confermando così l'importanza di un'attenta pianificazione degli adempimenti e di una corretta qualificazione delle violazioni in chiave sostanziale e non meramente cronologica.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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