
lunedì 29/12/2025 • 03:00
La timeline delle scadenze di gennaio 2026 segna il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2025 tardiva con sanzione ridotta, l’invio della comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia, nonché la stampa dei registri contabili obbligatori per l’annualità 2024.
L'inizio del nuovo periodo d'imposta 2026, prevede per professionisti e contribuenti scadenze di versamenti e adempimenti “ordinari”, ma anche “straordinari”.
15 gennaio
I soggetti passivi IVA che si avvalgono della fatturazione differita (art. 21, c. 4, lett. a), DPR 633/1972), entro il 15 gennaio 2026 sono tenuti ad emettere il documento elettronico riepilogativo, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025.
Si ricorda, a tal fine, che tale tipologia di fatturazione può essere utilizzata per cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce, ovvero per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
16 gennaio
Il 16 gennaio, ricadono le scadenze dei versamenti relativi:
26 gennaio
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie, obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile o trimestrale, devono provvedere all'invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di dicembre o del 4° trimestre 2025, entro il 25 gennaio.
Tuttavia, poiché tale data cade di domenica, l'adempimento slitta al primo giorno lavorativo successivo e, quindi, il 26 gennaio 2026.
29 gennaio
Il termine di trasmissione del modello Redditi e IRAP 2025, relativo al periodo d'imposta 2024, era il 31 ottobre 2025. Qualora entro tale data non sia stata presentata la dichiarazione, è possibile provvedere all'invio tardivo entro il 29 gennaio 2026, ossia entro 90 giorni dai termini ordinari, beneficiando dell'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ed evitando d'intercorrere nella fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione (art. 2, c. 7, DPR 322/1998). Difatti, in tali casi, la trasmissione tardiva del modello Redditi e dell'IRAP, è punita con la sanzione amministrativa minima di cui all'art. 1, c. 1, del D.lgs. 471/1997, pari a 250 euro ridotta ad 1/10, ossia, 25 euro.
31 gennaio
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all'art. 70-octiesdecies, c. 1, del DPR 633/1972, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, il 31 gennaio 2026 sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato ed il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli d'esenzione, relativi al quarto trimestre 2025. La trasmissione della comunicazione, infatti, deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre (utilizzando il modello approvato con il Provv. AE del 28 marzo 2025) e, tale termine di presentazione, non può essere spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo.
Si evidenzia, altresì, che l'inosservanza del suindicato termine, è punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a), del D. Lgs 471/1997.
Entro la fine di gennaio, inoltre, i gestori delle piattaforme digitali hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni riguardanti i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e le applicazioni (art. 10, DL 32/2023). Tale comunicazione, infatti, dev'essere trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione medesima. Pertanto, il 31 gennaio 2026, dovranno essere trasmessi i dati riferiti al 2025.
Sempre entro il 31 gennaio, dovrà essere emessa la fattura per gli imballaggi non restituiti relativi al 2025. Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, n. 4, del DPR 633/1972, il prezzo pagato per gli imballaggi, qualora ne sia stato pattuito il rimborso al momento della restituzione, è escluso dalla base imponibile IVA. Tuttavia, nell'ipotesi in cui i predetti imballaggi non vengano restituiti dai clienti, è necessaria l'emissione di un'autofattura globale per certificare il corrispettivo che sarà soggetto ad IVA, indicando nella descrizione del documento il DM 11/08/1975.
Ulteriore adempimento in scadenza il 31 gennaio 2026, riguarda la stampa/archiviazione sostitutiva dei registri contabili obbligatori per il periodo d'imposta 2024. In merito si ricorda che, la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, ai sensi dell'art. 7, c. 4-ter, del DL 357/1994, è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando, anche in sede di controlli ed ispezioni, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Considerando che, per il periodo d'imposta 2024, il termine d'invio della dichiarazione è stato il 31 ottobre 2025, la scadenza dei tre mesi è fissata al 31 gennaio 2026.
Ulteriori scadenze da ricordare per il 31 gennaio riguardano:
Da ultimo, è opportuno evidenziare che, il 31 gennaio 2026 è sabato, pertanto, considerando che i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione Finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (salvo esplicite esclusioni come nel caso della comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero), il termine di scadenza slitta al 2 febbraio 2026 (art. 7, c. 1, lett. h), DL 70/2011).
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